Ferie non godute in scadenza il 30 giugno

10 Giugno 2022
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Ferie non godute in scadenza il 30 giugno

Entro la scadenza del 30 giugno 2022 i datori di lavoro dovranno permettere ai dipendenti di poter fruire delle ferie maturate e non godute nei 18 mesi precedenti. I datori di lavoro sono passibili di sanzioni amministrative e sono tenuti a versare i contributi aggiuntivi per i giorni non utilizzati.

Il diritto alle ferie è previsto dal comma 2 dell’art.2109 del Codice Civile.

La legge che indica le regole relative alle ferie annuali è la n. 66 del 2003. In particolare, l’articolo 10 specifica, salvo quanto previsto dai CCNL, la durata minima e i tempi di fruizione:

“Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.”

Questo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, si suddivide in questo modo:

  • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
  • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

Nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, le ferie dovranno essere fruite senza interruzioni. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare la richiesta tenendo però conto delle esigenze dell’azienda.

Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, tranne che nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro oppure per le ferie che eccedono il periodo minimo previsto.

Il datore di lavoro in caso di ferie non ancora godute nei termini previsti dovrà calcolare i relativi contributi aggiuntivi da versare.

Alla retribuzione imponibile bisognerà aggiungere l’importo spettante per le ferie non godute, anche se tale somma non è erogata in busta paga al lavoratore. L’importo verrà dunque assoggettato a contribuzione e versato entro la scadenza del 22 agosto 2022.

La violazione alle disposizioni in materia di fruizione delle ferie comporta inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative.

Gli importi delle sanzioni, previsti dall’art. 18 bis, comma 3 del Dlgs n. 66/2003, sono stati modificati dalla Legge di Bilancio del 2019 che li ha aumentati del 20 per cento:

  • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
  • da 480 a 1800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
  • da 960 a 5400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

I datori di lavoro, dunque, sono tenuti a concedere ai propri dipendenti le ferie non godute maturate nel 2020 entro il 30 giugno 2022.

Come chiarito dall’INPS nel messaggio 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro nell’interpello 19/2011, nel caso di interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, i termini per usufruire delle ferie a cui si ha diritto e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro nel caso di mancato godimento, sono sospesi per un periodo della stessa durata dell’impedimento.

Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.

Le interruzioni previste dalla legge sono ad esempio:

  • la malattia;
  • il periodo di maternità;
  • i periodi di cassa integrazione.

Il termine del 30 giungo, secondo i tempi di fruizione ordinari, dunque, potrebbe essere spostato in avanti a causa di queste eventuali sospensioni. Di conseguenza slitterebbe anche il termine del 20 agosto per il pagamento dei contributi parte del datore di lavoro nel caso di ferie non godute.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.