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PAYROLL OUTSOURCING
PAYROLL OUTSOURCING
La gestione delle buste paga è una delle attività più complesse e delicate per le aziende, che richiede competenze specifiche, aggiornamento costante e rispetto delle normative vigenti. Per questo motivo, molte imprese decidono di affidare questo compito a dei consulenti del lavoro esterni, che offrono servizi di outsourcing qualificati e personalizzati.
Quali sono i vantaggi di questa scelta? Vediamone alcuni:
– Risparmio di tempo e risorse: delegare le buste paga a dei professionisti significa liberarsi di un’attività che richiede molto tempo e attenzione, e che spesso distrae dalle core business dell’azienda. Inoltre, si evita di dover investire in software, hardware e formazione del personale interno.
– Maggiore sicurezza e affidabilità: i consulenti del lavoro sono esperti nel settore e conoscono bene le norme fiscali, previdenziali e contrattuali che regolano i rapporti di lavoro. Sono in grado di gestire le pratiche in modo corretto e tempestivo, evitando errori, sanzioni e contenziosi.
– Accesso a servizi aggiuntivi: i consulenti del lavoro non si occupano solo delle buste paga, ma offrono anche altri servizi utili per le aziende, come la consulenza del lavoro, la gestione delle assunzioni, dei licenziamenti, dei trasferimenti, delle malattie, delle ferie, dei permessi, delle maternità, dei congedi parentali, delle detrazioni fiscali, dei contributi previdenziali, delle comunicazioni obbligatorie, ecc.
– Flessibilità e personalizzazione: i consulenti del lavoro sono in grado di adattare i loro servizi alle esigenze specifiche di ogni cliente, tenendo conto delle dimensioni dell’azienda, del settore di appartenenza, del tipo di contratto, della frequenza delle elaborazioni, ecc.Insomma, affidare le buste paga in outsourcing ad un consulenti del lavoro è una soluzione vantaggiosa per le aziende, che possono contare su un partner qualificato e affidabile, che li supporta nella gestione dei rapporti di lavoro e li aiuta a ottimizzare i costi e le performance.
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AUTOTRASPORTI E AGEVOLAZIONI 2020
AUTOTRASPORTI E AGEVOLAZIONI 2020
Sulla base delle risorse messe a disposizione dal decreto Agosto, il Ministero dell’Economia e delle Finanze ha intanto reso noti gli importi delle misure agevolative riguardanti le deduzioni forfetarie per spese non documentate riconosciute a favore degli autotrasportatori, riguardanti il periodo d’imposta 2019.
Grazie all’incremento dei fondi disposto dall’articolo 84 del decreto n. 104 2020, le agevolazioni previste per gli autotrasportatori nel 2020, restano invariate rispetto a quelle stabilite per l’anno precedente.
Nello specifico:
• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto terzi) la deduzione forfetaria per spese non documentate nella misura di 48 euro, che spetta una sola volta per ogni giorno di trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi;
• per i trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede la ditta spetta una deduzione pari al 35% di quello riconosciuto per gli stessi trasporti oltre il territorio comunale, ossia 16,8 euro.RINNOVO O PROROGA DEI CONTRATTI A TERMINE
Il decreto Agosto prevede importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine infatti è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. In considerazione di ciò, il contratto a termine potrà fruire dell’agevolazione normativa (mancato obbligo di specificare una motivazione al rinnovo o alla proroga del contratto a termine) per un periodo non superiore a 12 mesi, per un totale complessivo di 24 mesi.
La data di sottoscrizione del contratto a termine non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020.TRATTAMENTI D’INTEGRAZIONE SALARIALE
Il decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto Agosto, ha riscritto e innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’ emergenza epidemiologica da Covid-19, infatti le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
I periodi di integrazione, che erano stati già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decretolegge in parola. Per le ulteriori nove settimane è previsto un contributo corrispondente:
– aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
– aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del 2019;
– nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20, l’azienda dovrà redigere una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.ESONERO CONTRIBUTIVO INPS IN ALTERNATIVA ALLA CIGO COVID-19
Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa. L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta. -
DECRETO RILANCIO MISURE PER I LAVORATORI DELL’AUTOTRASPORTO
DECRETO RILANCIO MISURE PER I LAVORATORI DELL’AUTOTRASPORTO
Nel Decreto Rilancio è stato definito un pacchetto di misure economiche per le aziende colpite dalla crisi causata dall’emergenza Covid-19 che naturalmente riguarda anche quelle dell’articolato settore dei trasporti e delle infrastrutture.
Il decreto, inoltre, stanzia 20 milioni di euro in più nel Fondo per l’autotrasporto su gomma per abbattere il costo dei pedaggi autostradali.
In questo modo, adesso, il Fondo, ha illustrato la ministra, “ha risorse per 260 milioni di euro, che serviranno anche per gli investimenti per la sostituzione dei camion più inquinanti con mezzi più compatibili con l’ambiente’’.
L’intervento mira quindi a sostenere un settore che in questi mesi, nel pieno della pandemia, ha rivestito un ruolo centrale per garantire le connessione e gestire in tal modo la situazione di emergenza causata dal Coronavirus.
Il Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 prevede all’art 68 l’incremento di ulteriori cinque settimane nel periodo dal 23 febbraio al 31 agosto, per i soli datori di lavoro che abbiano interamente fruito il periodo precedentemente concesso fino alla durata massima di nove settimane.
È altresì riconosciuto un eventuale ulteriore periodo di durata massima di quattro settimane di trattamento di cui al presente comma per periodi decorrenti dal 1 settembre 2020 al 31 ottobre 2020. Divieto di licenziare i propri dipendenti per giustificato motivo oggettivo per un periodo di 5 mesi complessivi.
Viene inoltre introdotta la possibilità di revoca di licenziamento avvenuto tra il febbraio 2020 e il 17 marzo 2020, a che venga contestualmente richiesta la cassa integrazione in deroga.
Ci saranno altri 12 giorni di permessi mensili per assistere i disabili ai sensi dell’articolo 33, c. 2 della legge 104/1992 da fruire a maggio e a giugno. Quindi chi assiste persone disabili può fruire dei consueti tre giorni per maggio, tre giorni per giugno e ulteriori 12 giorni da fruire tra maggio e giugno. I 12 giorni possono essere fruiti anche consecutivamente nel corso di un solo mese. Rimane anche la possibilità di fruire dei permessi aggiuntivi anche nella modalità frazionata in ore. -
PROROGA PATENTI E REVISIONI: LE NUOVE SCADENZE
PROROGA PATENTI E REVISIONI: LE NUOVE SCADENZE
Per far fronte alle conseguenze economiche dell’emergenza epidemiologica Covid-19, in particolare per il settore dei trasporti, i cui molti lavoratori non possono fermarsi per garantire l’approvvigionamento dei beni di prima necessità alla popolazione, sono stati adottati i seguenti provvedimenti:
– proroga fino al 15 giugno della validità dei certificati, degli attestati e dei permessi autorizzativi concessi in scadenza tra il 31 gennaio e il 15 aprile 2020;
– autorizzazione alla circolazione dei veicoli che dovevano essere sottoposti a revisione entro il 31 luglio, fino al 31 ottobre 2020;
– proroga fino al 31 agosto anche della validità dei documenti di identità e di riconoscimento, comprese le patenti di guida.Nella tabella seguente sono mostrate le nuove scadenze in vigore per l’autotrasporto, suddivise per tipologie di documento.
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MEDIA SETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI INTERMEDI
MEDIA SETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI INTERMEDI
La gestione del personale in un’impresa di autotrasporto e, soprattutto quella del personale viaggiante, è una questione assai più delicata e complessa di quanto non lo sia in tutte le altre attività del mondo del lavoro.
La categoria professionale degli autisti, infatti, da lungo tempo è oggetto di speciale “attenzione” da parte del legislatore comunitario determinata, non soltanto dall’esigenza di regolamentare in maniera specifica i limiti temporali di lavoro (per problematiche legate principalmente alle spesso disagiate modalità di svolgimento del lavoro), ma anche e soprattutto dalla necessità di garantire, da un lato, la sicurezza stradale per tutti coloro che svolgono attività su strada, dall’altro lato, per armonizzare lo svolgimento del servizio e garantire regole uniformi – rispetto delle stesse e del principio di concorrenza fra impresee flessibilità di trasporto a livello europeo. Il D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce, inoltre, una media oraria settimanale: alla quale gli addetti ai trasporti di merce e persone su strada devono attenersi. Questa media, infatti, non può superare le 48 ore. Comunque, in una settimana l’orario di lavoro può essere esteso fino a 60 ore, ma solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore lavorate viene rispettata non superando il suddetto limite delle 48 ore settimanali. Solo in presenza di ragioni tecniche oggettive, connesse con l’organizzazione del lavoro, può essere seguito, in deroga, un diverso regime di orario di lavoro secondo precise disposizioni stabilite dal Ccnl. L’eventuale determinazione, comunque, di una diversa durata media e massima dell’orario di lavoro, sarà sempre subordinata ai principi generali della protezione, della sicurezza e della salute dei lavoratori ed il periodo temporale su cui calcolare la settimana lavorativa media non può, in ogni caso, superare i sei mesi. Altro aspetto importante che viene preso in considerazione dal Decreto è quello relativo ai cosiddetti riposi intermedi. Durante una giornata lavorativa il conducente che viene impegnato con un orario di lavoro da 6 a 9 ore, deve osservare un riposo di almeno 30 minuti; se l’orario di lavoro, invece, supera le 9 ore, dovrà osservare un riposo di almeno 45 minuti. Questi periodi di riposo possono, in alternativa, essere fruiti anche in modo frazionato, ma condizionato da una durata per ciascuna frazione non inferiore a 15 minuti. In sostanza questi riposi intermedi vanno fruiti di fatto quando il conducente, oltre alla guida, esercita anche le cosiddette “altre mansioni” che vanno registrate sotto il simbolo martelletti; sommando nell’insieme tutte queste attività, si ricava l’orario giornaliero effettivo svolto dall’operatore, il quale è soggetto in questo caso, come abbiamo già detto, sia all’osservanza della media settimanale che dei riposi intermedi.