MEDIA SETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI INTERMEDI

21 Aprile 2020
4146 Views
Comments are off for this post

MEDIA SETTIMANALE DELL’ORARIO DI LAVORO E RIPOSI INTERMEDI

consulenti-lavoro-torinoLa gestione del personale in un’impresa di autotrasporto e, soprattutto quella del personale viaggiante, è una questione assai più delicata e complessa di quanto non lo sia in tutte le altre attività del mondo del lavoro.
La categoria professionale degli autisti, infatti, da lungo tempo è oggetto di speciale “attenzione” da parte del legislatore comunitario determinata, non soltanto dall’esigenza di regolamentare in maniera specifica i limiti temporali di lavoro (per problematiche legate principalmente alle spesso disagiate modalità di svolgimento del lavoro), ma anche e soprattutto dalla necessità di garantire, da un lato, la sicurezza stradale per tutti coloro che svolgono attività su strada, dall’altro lato, per armonizzare lo svolgimento del servizio e garantire regole uniformi – rispetto delle stesse e del principio di concorrenza fra impresee flessibilità di trasporto a livello europeo. Il D.Lgs. n. 234/2007 stabilisce, inoltre, una media oraria settimanale: alla quale gli addetti ai trasporti di merce e persone su strada devono attenersi. Questa media, infatti, non può superare le 48 ore. Comunque, in una settimana l’orario di lavoro può essere esteso fino a 60 ore, ma solo se in un periodo di 4 mesi la media delle ore lavorate viene rispettata non superando il suddetto limite delle 48 ore settimanali. Solo in presenza di ragioni tecniche oggettive,  connesse con l’organizzazione del lavoro, può essere seguito, in deroga, un diverso regime di orario di lavoro secondo precise disposizioni stabilite dal Ccnl. L’eventuale determinazione, comunque, di una diversa durata media e massima dell’orario di lavoro, sarà sempre subordinata ai principi generali della protezione,  della sicurezza e della salute dei lavoratori ed il periodo temporale su cui calcolare la settimana lavorativa media non può, in ogni caso, superare i sei mesi. Altro  aspetto importante che viene preso in considerazione dal Decreto è quello relativo ai cosiddetti riposi intermedi. Durante una giornata lavorativa il conducente che viene impegnato con un orario  di lavoro da 6 a 9 ore, deve osservare un riposo di almeno 30 minuti; se l’orario di lavoro, invece, supera le 9 ore, dovrà osservare un riposo di almeno 45 minuti. Questi periodi di riposo possono,  in alternativa, essere fruiti anche in modo frazionato, ma condizionato da una durata per ciascuna frazione non inferiore a 15 minuti. In sostanza questi riposi intermedi vanno fruiti di fatto  quando il conducente, oltre alla guida, esercita anche le cosiddette “altre mansioni” che vanno registrate sotto il simbolo martelletti; sommando nell’insieme tutte queste attività, si ricava l’orario  giornaliero effettivo svolto dall’operatore, il quale è soggetto in questo caso, come abbiamo già detto, sia all’osservanza della media settimanale che dei riposi intermedi.