Bonus Bollette: innalzato il limite a 3000€

21 Novembre 2022
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Bonus Bollette: innalzato il limite a 3000€
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Il decreto Aiuti Quater ha innalzato a 3.000 euro il limite delle somme non imponibili che i lavoratori possono ricevere, limitatamente all’anno di imposta 2022, dal proprio datore sotto forma di fringe benefit, rispetto alle precedenti 600 euro previste dal decreto Aiuti bis;  è stata introdotta anche la possibilità di corrispondere, ai lavoratori dipendenti, somme a titolo di rimborso per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas naturale entro il limite complessivo di euro 3.000, infatti il decreto Aiuti Quater – approvato nella seduta del Consiglio dei Ministri n. 4 del 10 novembre 2022 – ha innalzato a 3.000 euro la predetta soglia di 600 euro. Non si tratta di un vero e proprio Bonus ma di un innalzamento della soglia dei fringe benefit che passa, per l’anno 2022, da 258,23 euro a 3.000 euro. Sarà il datore di lavoro a decidere se erogare o meno le somme o rimborsare le spese sostenute dai lavoratori entro il limite di 3.000 euro.

Inoltre, le somme, i beni e i servizi – anche se erogati tramite voucher – si considerano percepiti dal dipendente quando entrano patrimonialmente nella sua disponibilità, a prescindere dall’effettiva fruizione del servizio, che può avvenire anche successivamente, come precisato dalla circolare dell’Agenzia delle Entrate 5/E del 2018.

Per ottenere il contributo non occorre presentare alcuna richiesta. Sarà l’azienda a decidere se erogarlo o meno, potendo anche scegliere liberamente le persone cui destinarlo. Qualora il datore decida di erogare il predetto Bonus, è necessario che lo stesso conservi, per eventuali controlli, la relativa documentazione per giustificare la somma spesa e la sua inclusione nel limite di 3.000 euro (cfr. Circolare Agenzia delle Entrate n. 35/E 2022).    È, infine, necessario che il datore di lavoro acquisisca anche una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la circostanza che le medesime fatture non siano già state oggetto di richiesta di rimborso, totale o parziale, non solo presso il medesimo datore di lavoro, ma anche presso altri o quando l’intestatario della fattura sia diverso dal lavoratore.