SPESE DETRAIBILI IN 730/DICH.REDD: SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE IN CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA, IMU A CARICO DELL’INQUILINO SE PREVISTO NEL CONTRATTO, BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: RISPETTO DEL VALORE INDICATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE, ACCERTAMENTI FISCALI DEI FORFETTARI E FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI

30 Aprile 2019
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SPESE DETRAIBILI IN 730/DICH.REDD: SPESE PER ADDETTI ALL’ASSISTENZA PERSONALE IN CASI DI NON AUTOSUFFICIENZA

Le spese sostenute per persone non autosufficienti negli atti di vita quotidiana, o che necessitano di sorveglianza continua, possono essere detratte al 19% fino a un importo massimo di 2.100 euro solo se il reddito complessivo non supera i 40.000 euro. Lo stato di non autosufficienza deve risultare da idonea certificazione medica, come ad esempio ricevuta firmata e rilasciata dall’addetto all’assistenza, contenente dati anagrafici e codice fiscale di chi effettua il pagamento e di chi presta l’assistenza. La detrazione può essere fruita dal contribuente stesso e per familiari a carico. Se più familiari hanno sostenuto spese per assistere lo stesso familiare, il limite massimo di 2.100 euro deve essere ripartito tra coloro che hanno sostenuto la spesa.

IMU A CARICO DELL’INQUILINO SE PREVISTO NEL CONTRATTO

Nella stipula di un contratto di locazione è possibile inserire una clausola che prevede l’addebito all’inquilino delle spese sulla casa, quali Imu e Tasi. Più in generale, proprietari di abitazioni o locali commerciali concesse in affitto hanno la possibilità d’inserire nel contratto di locazione una clausola che prevede il pagamento a rimborso dell’affittuario da parte dell’inquilino di tasse, imposte, oneri legate alla locazione.

BOLLO SU FATTURE ELETTRONICHE: RISPETTO DEL VALORE INDICATO DALL’AGENZIA DELLE ENTRATE

Nel caso emergano differenze negli importi dell’imposta di bollo indicata nell’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate e quelli risultanti dal gestionale che si utilizza, il valore da considerare è quello indicato dal sito dell’Agenzia, in quanto la fattura elettronica si considera emessa nel momento in cui viene trasmessa allo SDI ossia all’Agenzia delle Entrate stessa. Ricordiamo che l’imposta di bollo sulle fatture elettroniche va versata trimestralmente entro il 20 aprile, 20 luglio, 20 ottobre, 20 gennaio.

 

ACCERTAMENTI FISCALI DEI FORFETTARI

Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall’anno successivo a quello di un accertamento fiscale divenuto definitivo. Il rischio che il contribuente in regime forfettario corre è che, per esempio, qualora l’accertamento relativo all’anno di imposta 2019 dovesse rendersi definitivo nel 2024, il regime forfettario si considererà cessato già a decorrere dal 2020, periodo d’imposta successivo a quello della verifica fiscale. Questo vuol dire riprendere a tassazione tutte le dichiarazioni presentate dal contribuente che ha mantenuto in tale periodo il regime forfettario. Per evitare questo problema è meglio procedere alla definizione più rapida possibile dell’accertamento in caso di verifica e contestazione da parte dell’Amministrazione Finanziaria.

 

FERMO AMMINISTRATIVO DEI VEICOLI

Il fermo amministrativo dei veicoli a motore è un provvedimento cautelare con il quale l’Agenzia delle Entrate, o altro soggetto abilitato, dispone il blocco di un veicolo nel caso in cui il contribuente non ha provveduto al pagamento della sanzione entro 60 giorni dalla regolare notifica della cartella esattoriale, oppure entro 90 giorni dalla regolare notifica dell’avviso di accertamento esecutivo. Dato che si parla di proprietario legittimo, questo non si applica ai beni in leasing, salvo il bene sia già stato riscattato.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.