OBBLIGO DI FEDELTÀ E LICENZIAMENTO, PERMESSI STUDIO, QUANDO E A CHI SPETTANO, FERIE COLLETTIVE, INFORTUNIO SUL LAVORO, LAVORO INTERMITTENTE, UNA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE UN LAVORATORE CON FREQUENZA NON DETERMINABILE A PRIORI, DIRITTO DI ASSEMBLEA E PART TIME NEL SETTORE EDILIZIA

10 Maggio 2019
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OBBLIGO DI FEDELTÀ E LICENZIAMENTO

Nei rapporti di lavoro di natura subordinata la legge prevede un generico e ampio obbligo di fedeltà posto in capo al lavoratore (art.2105 c.c.) consistente nel non “trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, ne divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.  Il combinato disposto di questo articolo con le altre disposizioni che impongono correttezza e buona fede anche nei comportamenti extralavorativi in modo da non danneggiare il datore di lavoro (artt. 1175 e 1375 c.c.), consentono all’azienda di applicare le sanzioni disciplinari secondo la gravità dell’infrazione. In tali contesti, se le condotte sanzionate sono idonee a fare venir meno il vincolo fiduciario e pongono seri dubbi circa i comportamenti futuri del dipendente si entra nella condizione di particolare gravità, con la possibilità di ricorrere al licenziamento per giusta causa.

 

PERMESSI STUDIO, QUANDO E A CHI SPETTANO

La legge riconosce ai lavoratori dipendenti studenti, il diritto a godere di permessi giornalieri retribuiti, finalizzati a sostenere le prove di esame (art. 10 legge 300/70). I corsi di studio interessati sono tutti quelli di istruzione primaria, secondaria, universitaria o di altro tipo che prevedano il rilascio di titoli di studio con valore legale. La contrattazione collettiva di settore ha altresì disciplinato condizioni di miglior favore quali, ad esempio, l’estensione del permesso ai due giorni precedenti la prova d’esame o il diritto ad usufruire di 150 ore triennali di diritto allo studio. I lavoratori hanno inoltre il diritto di godere di turni che favoriscano la frequenza dei corsi e la preparazione degli esami.

 

FERIE COLLETTIVE

Entro il 31 maggio p.v., tutte le aziende possono presentare, anche in via cautelativa, la domanda di differimento degli adempimenti contributivi qualora ritengano di non poter provvedere nei termini al versamento dei contributi entro il mese successivo al godimento delle ferie collettive e in conseguenza posticipare l’invio della relativa denuncia uniemens. Il differimento comporterà la maggiorazione delle somme dovute degli interessi di dilazione al tasso vigente al momento dell’effettivo pagamento dei contributi. La domanda deve essere inviata esclusivamente in via telematica sul portale dell’Inps.

 

INFORTUNIO SUL LAVORO

Differenza tra comunicazione e denuncia: in caso di infortuni guaribili entro tre giorni, il datore di lavoro ha l’obbligo di inoltrare la comunicazione di infortunio all’Inail entro due giorni dalla ricezione del primo certificato medico esclusivamente per via telematica. La comunicazione deve essere inviata anche in occasione di infortuni che comportino l’assenza inferiore a tre giorni per motivi statistici. La denuncia di infortunio segue la comunicazione se la prognosi si prolunga entro il terzo giorno e deve essere inviata entro due giorni dalla ricezione del nuovo certificato. In caso di morte del lavoratore la comunicazione deve essere inviata entro le prime 24 ore tramite pec a cui seguirà la denuncia.

 

LAVORO INTERMITTENTE, UNA POSSIBILITÀ DI UTILIZZARE UN LAVORATORE CON FREQUENZA NON DETERMINABILE A PRIORI

Con il lavoro intermittente vi è la possibilità di utilizzare un lavoratore per fronteggiare un picco di produttività non prevedibile.  I soggetti devono avere non più di 24 anni e più di 55 per un periodo massimo complessivo lavorabile, con lo stesso datore di lavoro, di 400 giornate in tre anni solari, fatti salvi specifici settori. La norma prevede però la regolarità nell’applicazione delle norme sulla sicurezza su lavoro.

 

DIRITTO DI ASSEMBLEA

L’assemblea sindacale è un diritto disciplinato dall’art. 20 della legge 300/70 (Statuto dei lavoratori) nelle imprese commerciali o industriali che occupano più di 15 dipendenti in ciascuna sede / stabilimento. I limiti di utilizzo, durante l’orario di lavoro, con decorrenza della retribuzione, è di 10 ore annue (salvo norme di miglior favore fissate dalla contrattazione collettiva). L’assemblea deve essere indetta dalla rappresentanza sindacale RSU / RSA, con apposito comunicato contenente l’ordine del giorno riguardante solamente argomenti di interesse lavorativo o sindacale. Il datore di lavoro non può presenziarvi.

 

PART TIME NEL SETTORE EDILIZIA

Per contrastare l’utilizzo improprio del contratto part-time nel settore edile il CCNL di riferimento ha introdotto dei limiti per l’assunzione di personale con questa caratteristica. Tale tipologia non può essere applicata per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati ovvero, con particolare riferimento alle piccole imprese, si può impiegare un lavoratore part-time se non eccede il 30% dei lavoratori occupati. E’ esentato il personale impiegatizio, gli operai di 4° livello, i lavori di restauro archeologico, i lavoratori pensionati e gli operai che abbiano trasformato il rapporto per comprovati problemi di salute.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.