Visite ispettive e malattia

Visite ispettive e malattia

Si definisce con il termine generico di assenteismo il fenomeno che viene rilevato quando un lavoratore manca dal luogo di lavoro per un tempo più o meno prolungato per cause non giustificate. La principale delle cause a cui viene ascritta la definizione, qualora non supportata da un reale stato patologico, è la malattia.

Secondo i dati rilevati dalla spedizione telematica delle certificazioni effettuata dai medici di famiglia, ben il 38% dei dipendenti del settore privato è stato interessato da almeno un episodio di assenza dal lavoro per questa causa.

Ma quali sono le norme che permettono alle aziende del settore privato di verificare lo stato di malattia dei propri dipendenti e quali sono le limitazioni e/o le conseguenze per il lavoratore? I datori di lavoro possono effettuare i controlli solo utilizzando apposite strutture sanitarie pubbliche: le ASL e l’INPS, attraverso il cui portale vengono gestite le richieste di visita.

Per consentire il controllo il lavoratore ha l’obbligo di essere reperibile nelle fasce orarie giornaliere dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19, comprese le domeniche e i giorni festivi, presso l’indirizzo abituale noto all’azienda o, se diverso, presso il domicilio occasionale comunicato al medico e all’uopo inserito nella certificazione, per tutta la durata della malattia.

Il lavoratore, inoltre, ha il dovere di cooperare all’effettuazione delle visite domiciliari, consentendo al medico l’immediato ingresso nell’abitazione. L’inottemperanza a tale dovere, per incuria, negligenza o altro motivo non apprezzabile comporta la decadenza dal diritto al trattamento economico.

L’assenza alla visita di controllo può essere giustificata solo da cause di forza maggiore o da  concomitanza di visite o prestazioni specialistiche, se si dimostra che le stesse non potevano essere
effettuate in ore diverse da quelle corrispondenti alle fasce di reperibilità.

Sono esclusi dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti assenti per patologie gravi che richiedono terapie salvavita o per stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta che ha determinato la riduzione della capacità lavorativa in misura pari o superiore al 67%.

Nel caso in cui il lavoratore risulti assente alla visita domiciliare, il medico è tenuto a rilasciare un avviso recante l’invito a presentarsi il giorno successivo alla visita di controllo ambulatoriale. Se il lavoratore ignora l’invito, l’INPS, con opportuna comunicazione, lo intima a fornire le proprie giustificazioni entro 10 giorni.

L’assenza che risulta ingiustificata comporta la perdita del trattamento di malattia, con modalità differenti a seconda del momento in cui si è verificata l’assenza e secondo la seguente scansione: perdita totale di qualsiasi trattamento economico per dieci giorni se assente alla prima visita; se assente alla seconda visita (domiciliare o ambulatoriale) oltre alla precedente decurtazione si aggiunge la riduzione del 50% del trattamento economico per il residuo periodo; se assente alla terza visita (domiciliare o ambulatoriale) vi è la perdita totale del trattamento economico fino al termine della malattia.

L’assenza del lavoratore nelle fasce di reperibilità configura un’inadempienza anche nei
confronti dell’azienda, la quale ha interesse a controllare l’effettiva sussistenza della causa che impedisce la prestazione lavorativa e potrà avvalersi delle norme previste dal contratto collettivo applicato per le contestazioni disciplinari e applicare le relative sanzioni graduate secondo la gravità della mancanza.