| TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE DECRETO 14 AGOSTO 2020 N.104 |
Il decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto Agosto, ha riscritto e innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo. Per le ulteriori nove settimane è previsto un contributo corrispondente: |
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ESONERO CONTRIBUTIVO INPS IN ALTERNATIVA ALLA CIGO COVID – FIS- CIGD |
Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è previsto l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile. |
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RINNOVO O PROROGA CONTRATTI A TERMINE |
Il decreto Agosto prevede importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine infatti è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. In considerazione di ciò, il contratto a termine potrà fruire dell’agevolazione normativa (mancato obbligo di specificare una motivazione al rinnovo o alla proroga del contratto a termine) per un periodo non superiore a 12 mesi, per un totale complessivo di 24 mesi. |
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DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO |
Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali resta precluso l’avvio delle procedure per i licenziamenti collettivi e la sospensione per quelle in corso ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento. |
| Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. |
