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TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE DECRETO 14 AGOSTO 2020 N.104, ESONERO CONTRIBUTIVO INPS IN ALTERNATIVA ALLA CIGO COVID – FIS- CIGD, RINNOVO O PROROGA CONTRATTI A TERMINE E DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

Archivio · pubblicato il 2020-09-21. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.

TRATTAMENTI INTEGRAZIONE SALARIALE DECRETO 14 AGOSTO 2020 N.104
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Il decreto legge n. 104/2020, cosiddetto decreto Agosto, ha riscritto e innovato l’impianto normativo in materia di ammortizzatori sociali connessi all’emergenza epidemiologica da COVID-19, infatti le aziende che, nell’anno 2020, sospendono o riducono l’attività lavorativa per eventi riconducibili all’emergenza da COVID-19, potranno richiedere la concessione dei trattamenti di integrazione salariale (ordinari o in deroga) o dell’assegno ordinario per una durata massima di nove settimane, per periodi decorrenti dal 13 luglio 2020 al 31 dicembre 2020, incrementate di ulteriori nove settimane, nel medesimo arco temporale, per i soli datori di lavoro ai quali sia stato già interamente autorizzato il precedente periodo di nove settimane e purché sia integralmente decorso detto periodo.
I periodi di integrazione, che erano stati già richiesti e autorizzati che si collocano, anche parzialmente, in periodi successivi al 12 luglio 2020, sono automaticamente imputati alle prime nove settimane del nuovo periodo di trattamenti previsto dal decreto-legge in parola.

Per le ulteriori nove settimane è previsto un contributo corrispondente:
aliquota del 18% per i datori di lavoro che non hanno avuto alcuna riduzione del fatturato nel raffronto tra il primo semestre 2020 e il primo semestre 2019;
aliquota del 9% per i datori di lavoro che, nel primo semestre 2020, hanno subito una riduzione del fatturato inferiore al 20% rispetto a quello del corrispondente semestre del  2019;
nessun contributo addizionale per i datori di lavoro che hanno subito una riduzione del fatturato pari o superiore al 20, l’azienda dovrà redigere una dichiarazione di responsabilità, resa ai sensi di quanto previsto dall’articolo 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, in cui autocertificano la sussistenza dell’eventuale riduzione del fatturato.

 

ESONERO CONTRIBUTIVO INPS IN ALTERNATIVA ALLA CIGO COVID – FIS- CIGD

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Fino al 31 dicembre 2020, con esclusione del settore agricolo e dei contratti di apprendistato e lavoro domestico, ai datori di lavoro che assumono, successivamente all’entrata in vigore del presente decreto, lavoratori subordinati a tempo indeterminato, è previsto  l’esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali a loro carico, per un periodo massimo di sei mesi decorrenti dall’assunzione, con esclusione dei premi e contributi dovuti all’INAIL, nel limite massimo di un importo di esonero pari a 8.060 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Dall’esonero sono esclusi i lavoratori che abbiano avuto un contratto a tempo indeterminato nei sei mesi precedenti all’assunzione presso la medesima impresa.
L’esonero è riconosciuto anche nei casi di trasformazione del contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in contratto di lavoro a tempo indeterminato successiva alla data di entrata in vigore del presente decreto ed è cumulabile con altri esoneri o riduzioni delle aliquote di finanziamento previsti dalla normativa vigente, nei limiti della contribuzione previdenziale dovuta.

 

RINNOVO O PROROGA CONTRATTI A TERMINE

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Il decreto Agosto prevede importanti modifiche alla disciplina del contratto di lavoro a termine infatti è possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di 12 mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato”. In considerazione di ciò, il contratto a termine potrà fruire dell’agevolazione normativa (mancato obbligo di specificare una motivazione al rinnovo o alla proroga del contratto a termine) per un periodo non superiore a 12 mesi, per un totale complessivo di 24 mesi.
La data di sottoscrizione del contratto a termine non dovrà essere successiva al 31 dicembre 2020.

 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

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Ai datori di lavoro che non abbiano integralmente fruito dei trattamenti di integrazione salariale riconducibili all’emergenza epidemiologica ovvero dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali  resta precluso l’avvio delle procedure  per i licenziamenti collettivi e la sospensione per quelle in corso  ed i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo. Il divieto di licenziamento non si applica nelle ipotesi di licenziamenti motivati dalla cessazione definitiva dell’attività dell’impresa, conseguenti alla messa in liquidazione della società senza continuazione, anche parziale. Sono altresì esclusi dal divieto i licenziamenti intimati in caso di fallimento.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.