Studio Asco

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE 2020, ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE E SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Archivio · pubblicato il 2020-11-12. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.

SOSPENSIONE VERSAMENTI RITENUTE, ADDIZIONALI E IVA DI NOVEMBRE 2020

 

consulenti-lavoro-torino

  • Per i soggetti che esercitano le attività economiche sospese ai sensi dell’articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
  • Per coloro che esercitano le attività economiche sospese(art. 1, D.P.C.M. 3 novembre 2020), aventi domicilio fiscale, sede legale o sede operativa in qualsiasi area del territorio nazionale (quindi è indifferente che si tratti di zone rosse, arancioni o gialle).
  • Per coloro che esercitano le attività dei servizi di ristorazione che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosso o arancioni (individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi degli articoli 2 e 3 del D.P.C.M. 3 novembre 2020).
  • Per coloro che operano nei settori economici individuati nell’Allegato 2 al D.L 09 novembre 2020 n.149, oppure esercitano l’attività alberghiera, l’attività di agenzia di viaggio o quella di tour operator, e che hanno domicilio fiscale, sede legale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale classificate come zone rosse (art. 3, D.P.C.M. 3 novembre 2020).

Pertanto sono sospesi:
a) i versamenti relativi alle ritenute alla fonte, di cui agli articoli 23 e 24 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e alle trattenute relative all’addizionale regionale e comunale, che i predetti soggetti operano in qualità di sostituti d’imposta;
b) i versamenti relativi all’imposta sul valore aggiunto.
I versamenti sospesi dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021.

 

ESTENSIONE PROROGA DEL TERMINE DI VERSAMENTO DEL SECONDO ACCONTO PER I SOGGETTI CHE APPLICANO GLI INDICI SINTETICI DI AFFIDABILITÀ FISCALE

consulenti-lavoro-torino

Per i soggetti ISA, se rientrano in alcune particolari attività appositamente individuate, il versamento dell’acconto di novembre delle imposte sui redditi e IRAP slitta al 30 aprile 2021, in particolare:

  • nei confronti dei soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati approvati gli indici sintetici di affidabilità fiscale, operanti nei settori economici individuati dall’articolo 1, comma 1, del presente decreto e nell’Allegato 2 al presente  decreto legge 9 novembre 2020 n.149 aventi domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente  decreto 9 novembre 2020 n.149 (ZONE ROSSE);
  • ovvero esercenti l’attività di gestione di ristoranti nelle aree del territorio nazionale caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto legge  9 novembre 2020,(ZONE GIALLE), si applica indipendentemente dalla diminuzione del fatturato o dei corrispettivi.

 VI RIENTRANO ANCHE SE UBICATI IN ZONE ROSSE E CON CODICE ATECO COME DA ALLEGATI ED INDIPENDENTEMENTE DALLA DIMINUZIONE DEL FATTURATO E DEI CORRISPETTIVI:

  • i contribuenti che adottano il regime fiscale forfetario o di vantaggio per l’imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità;
  • i soggetti che partecipano a società, associazioni e imprese in regime di trasparenza fiscale, aventi i requisiti indicati per fruire della proroga;
  • i soggetti che presentano cause di esclusione o di inapplicabilità dagli ISA (ad esempio, contribuenti che hanno iniziato o cessato l’attività nel corso del periodo d’imposta o che non si trovano in condizioni di normale svolgimento dell’attività).
 

SOSPENSIONE DEI VERSAMENTI DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI E ASSISTENZIALI PER I DATORI DI LAVORO PRIVATI CON SEDE OPERATIVA NEI TERRITORI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

consulenti-lavoro-torino

La sospensione dei versamenti contributivi dovuti nel mese di novembre 2020 di cui all’articolo 13, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, si applica anche in favore dei datori di lavoro privati appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 1 al presente decreto. La predetta sospensione non opera relativamente ai premi per l’assicurazione obbligatoria INAIL.
É altresì sospeso il versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dovuti nel mese di novembre 2020, in favore dei datori di lavoro privati che abbiano unità produttive od operative nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con le ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto, appartenenti ai settori individuati nell’Allegato 2 del presente decreto legge 9 novembre 2020 n.149.
I pagamenti dei contributi previdenziali e assistenziali, dovranno essere effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un’unica soluzione entro il 16 marzo 2021 o mediante rateizzazione fino a un massimo di quattro rate mensili di pari importo, con il versamento della prima rata entro il 16 marzo 2021. Il mancato pagamento di due rate, anche non consecutive, determina la decadenza dal beneficio della rateazione.

Allegato 1

Allegato 2

Allegato 3

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.