| SMART WORKING |
La scadenza dello smart working è spostata al 31 dicembre 2020 e non segue quindi lo stato di emergenza prorogato invece al 31.01.2021. L’ azienda, senza la stipula di accordi individuali, può fare svolgere ai lavoratori le loro mansioni da casa utilizzando semplicemente la procedura semplificata per la notifica al Ministero del Lavoro. |
| CONGEDO PER QUARANTENA SCOLASTICA |
I genitori che non possono svolgere il lavoro in smart working, in alternativa possono usufruire del congedo indennizzato da utilizzare per astenersi dal lavoro, in tutto o in parte, durante il periodo di quarantena del figlio convivente e minore di 14 anni, disposta dalla ASL competente al verificarsi di casi di COVID all’interno del plesso scolastico; può essere fruito da uno solo dei genitori conviventi con il figlio, oppure entrambi ma alternativamente, per periodi di quarantena ricompresi tra il 9 settembre e il 31 dicembre 2020. |
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CONGEDO MALATTIA E QUARANTENA |
Relativamente alla quarantena e alla sorveglianza precauzionale, l’Istituto precisa che non è possibile ricorrere alla tutela previdenziale della malattia o della degenza ospedaliera nei casi in cui il lavoratore in quarantena o in sorveglianza precauzionale, perché soggetto fragile, continui a svolgere, sulla base degli accordi con il proprio datore di lavoro, l’attività lavorativa in modalità smart working presso il proprio domicilio. In questa circostanza, infatti, non ha luogo la sospensione dell’attività lavorativa con la relativa retribuzione. In caso di malattia in quanto tale, sono invece previste le normali tutele previdenziali. |
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INAIL – PROROGA DELLO STATO DI EMERGENZA AL 31.01.2021 |
Il D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 prescrive misure urgenti di contenimento del contagio, tra cui l’obbligo di indossare sempre un dispositivo di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso, diversi dalle abitazioni private, e in tutti i luoghi all’aperto, nel rispetto dei protocolli anti-contagio per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali. Le disposizioni del D.P.C.M. del 13 ottobre 2020 si applicano dalla data del 14 ottobre 2020, in sostituzione di quelle del D.P.C.M. del 7 agosto 2020 prorogate dal d.l. 125/2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020. Viene stabilito testualmente quanto segue: |
| Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. |
