PROROGA CASSA COVID, SGRAVI CONTRIBUTI, BONUS FISCALE DETRAZIONI, DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO E CONGEDO PATERNITÀ

26 Gennaio 2021
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PROROGA CASSA COVID
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Nuova proroga per la cassa integrazione Covid. Il ddl Bilancio 2021, introduce altre 12 settimane a favore dei datori di lavoro che sospendono o riducono l’attività lavorativa a causa della pandemia nel prossimo anno. La fruizione, però, sarà possibile in periodi differenziati: da gennaio a marzo, la cassa ordinaria (Cigo); da gennaio a giugno (quindi, la metà), la cassa in deroga (Cigd) e l’assegno ordinario dei fondi bilaterali (Aso). Il beneficio è esteso ai dipendenti in forza al 1° gennaio 2021. Come accennato, la durata massima è 12 settimane che devono essere collocate nei seguenti periodi:

  • tra il 1° gennaio e il 31 marzo 2021, per i trattamenti di cassa integrazione ordinaria (Cigo);
  • tra il 1° gennaio e il 30 giugno 2021 per i trattamenti di assegno ordinario (Aso) e di cassa integrazione in deroga (Cigd). Eventuali periodi di Cig, richiesti e autorizzati in base alle precedenti norme, collocati anche parzialmente in periodi successivi al 1° gennaio 2021, sono imputati nel nuovo limite di 12 settimane.

Introdotto, infine, un nuovo esonero contributivo fino al 31 marzo, di otto settimane, per i datori di lavoro che non richiedono la Cig Covid.

 

SGRAVI CONTRIBUTI

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  • Le assunzioni a tempo indeterminato (anche part-time) e le trasformazioni dei contratti a termine effettuate tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022 di giovani che non abbiano compiuto il trentaseiesimo anno di età (ossia, 35 anni e 364 giorni al momento della instaurazione concreta del rapporto o della trasformazione). É necessario che i lavoratori, alla data della prima assunzione incentivata, non siano già stati occupati a tempo indeterminato con lo stesso o altro datore di lavoro, l beneficio viene riconosciuto nella misura del 100% per un periodo massimo di 36 mesi, nel limite massimo di 000 euro l’anno, ferma restando l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. L’esonero contributivo viene elevato ad un massimo di 48 mesi in favore dei datori di lavoro che effettuino assunzioni in una sede di lavoro od una unità produttiva ubicata in Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.
  • Esonero contributivo totale della contribuzione a proprio carico per i datori di lavoro che assumeranno donne prive di un lavoro regolarmente retribuito nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2021 ed il 31 dicembre 2022. E’ quanto prevede il disegno di legge di Bilancio 2021, all’esame del Parlamento, sulla falsariga di quanto già disposto dalla legge Fornero. L’operatività dello sgravio contributivo, che non potrà superare il limite massimo di importo annuo pari a 6.000 euro, è subordinata al “via libera” della Commissione Europea.

Per poter usufruire degli sgravi è necessario che venga rispettata la seguente condizione cioè l’esser prive di un lavoro regolarmente retribuito, in particolare:

  • da almeno 6 mesi, se residenti in Regioni ammissibili al finanziamento nell’ambito dei Fondi strutturali o, in alternativa, essere assunte per una professione o in un settore economico caratterizzato da una forte disparità occupazionale di genere.
  • da almeno 24 mesi, ovunque residenti.
 

BONUS FISCALE DETRAZIONI

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Fino al 30 giugno 2020, il bonus Renzi di 80 euro al mese era riconosciuto ai titolari di redditi superiori a 8.174 euro e fino al limite di 24.600 euro. Nel caso di reddito compreso tra 24.600 e 26.600 era previsto il riconoscimento di un bonus di importo ridotto.

A partire dal 1° luglio 2020 il limite di reddito è stato portato a 40.000 euro, con il seguente meccanismo a “scaglioni”:

  • fino a 28.000 euro si ha diritto ad un bonus di 100 euro al mese;
  • da 28.001 e fino a 35.000 euro il bonus Renzi è di 80 euro;
  • da 35.001 a 40.000 euro spetta un importo decrescente (da 80 a 0 euro) all’aumentare del reddito.
 

DIVIETO DI LICENZIAMENTO PER GIUSTIFICATO MOTIVO OGGETTIVO

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La legge di Bilancio 2021 proroga fino al 31 marzo 2021 il divieto di licenziamento in scadenza il 31 gennaio 2021. Il divieto riguarda tutti i datori di lavoro a prescindere dal requisito dimensionale e la sua eventuale violazione comporta la nullità del licenziamento e la reintegra del lavoratore. Rientrano nel blocco le procedure di licenziamento collettivo, i licenziamenti individuali o plurimi per giustificato motivo oggettivo.

 

 

CONGEDO PATERNITÀ

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Nel 2021 sale a 10 giorni la durata del congedo di paternità obbligatorio da usufruire entro i 5 mesi dalla nascita del figlio.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.