NESSUN OBBLIGO DI CAUSALE E DURATA PER I CONTRATTI A TERMINE DEI SOMMINISTRATI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DALLE APL, LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO, BUONI PASTO LE NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020 E COMPENSAZIONI FISCALI OLTRE I 5000 EURO

19 Novembre 2019
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NESSUN OBBLIGO DI CAUSALE E DURATA PER I CONTRATTI A TERMINE DEI SOMMINISTRATI ASSUNTI A TEMPO INDETERMINATO DALLE APL

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Nessuna limitazione è stata introdotta per l’invio in missione di lavoratori assunti a tempo indeterminato dal somministratore. Pertanto in questo caso, ai sensi dell’articolo 31 del decreto legislativo n. 81, tali lavoratori possono essere inviati in missione sia a tempo indeterminato che a termine presso gli utilizzatori senza obbligo di causale o limiti di durata.

 

 LICENZIAMENTO INGIUSTIFICATO

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La sentenza della Corte Costituzionale n. 194/201 ha dichiarato incostituzionale l’art. 3, comma 1, d.lgs. n.23/2015, nel caso di licenziamento ingiustificato, relativamente al pagamento di una indennità di importo pari a due mensilità per ogni anno di servizio, in misura comunque “non inferiore a quattro e non superiore a ventiquattro mensilità”.  La Corte Costituzionale ha infatti stabilito nel caso di licenziamento ingiustificato, il pagamento di una indennità «in misura comunque non inferiore a sei e non superiore a trentasei mensilità».

 

 

BUONI PASTO LE NOVITÀ PREVISTE DALLA LEGGE DI BILANCIO 2020

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Dal 01 gennaio 2020 è prevista la revisione dell’esenzione fiscale dei buoni pasto erogati ai lavoratori in sostituzione dei servizi di mensa nelle seguenti misure, è quanto prevede la legge di bilancio 2020, in particolare:

  • Buoni pasto cartacei fino ad oggi esentati fino a euro 5,29: diminuzione della soglia di esenzione a euro 4,00 Quindi l’eccedenza tra il valore facciale del buono di € 5,29 e il nuovo limite di 4 euro sarà completamente tassabile.
  • Buoni pasto elettronici fino ad oggi esentati fino a euro 7,00: aumento della soglia di esenzione a euro 8,00.
  • Particolare attesa da parte di tutti gli operatori di una disciplina transitoria che permetta di armonizzare la situazione con particolare riferimento ai blocchetti già acquistati e da smaltire entro il 2020.

Ricordiamo inoltre che:
Hanno diritto all’esenzione fiscale e previdenziale anche i buoni pasto concessi ai lavoratori part-time la cui articolazione dell’orario non preveda la pausa per il pranzo.
In caso di godimento dei permessi L.104/92, se si opta per la fruizione di tre giornate di permesso mensili, non si avrà diritto all’erogazione dei buoni per quelle giornate; se invece si sceglie di fruire di una o due ore giornaliere, rimane inalterato il diritto.
In tutti i casi di assenza (ferie, permessi per giornata intera, aspettative, malattia, infortunio, festività, sciopero, attività lavorative fuori sede con rimborso del pasto, telelavoro), i buoni pasto non spettano.

 

COMPENSAZIONI FISCALI OLTRE I 5000 EURO

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L’art 3 del decreto legge 26 ottobre 2019 n. 124 estende la disciplina delle compensazioni IVA ai crediti relativi alle imposte sui redditi e alle relative addizionali, alle imposte sostitutive delle imposte sui redditi e all’imposta regionale sulle attività produttive. Se la compensazione supera il limite annuale di 5.000 euro, l’operazione può essere effettuata a partire dal decimo giorno successivo a quello di presentazione della dichiarazione. La previsione restrittiva di utilizzare i canali telematici dell’Agenzia riguarderebbe anche il Bonus Renzi e i rimborsi relativi al 730.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.