DIMISSIONI
Attiva dal 12 marzo 2016 la procedura di convalida per tutti i lavoratori subordinati, ad esclusione dei co.co.co., associati in partecipazione, partita IVA e professionisti.
La procedura si attua telematicamente sull’apposito portale (www.cliclavoro.gov.it) ed è effettuata da parte del lavoratore in modo autonomo o eventualmente con l’assistenza di:
- patronati,
- organizzazioni sindacali,
- enti bilaterali e commissioni di certificazione.
Il lavoratore deve essere in possesso delle specifiche credenziali di accesso (P.I.N. rilasciato dall’INPS).
La norma non si applica per:
- Dimissioni e risoluzioni consensuali durante il periodo di prova,
- Dimissioni e risoluzioni consensuali di donna in gravidanza, dimissioni e risoluzioni consensuali di madre e padre entro il terzo anno di età del figlio (o dall’adozione nel caso specifico);
- rapporti di lavoro domestico,
- risoluzioni consensuali avvenute nel corso di procedure svolte presso la DTL (conciliazioni in sede protetta).
Al termine della procedura il sistema informatico invia alla Direzione Territoriale del Lavoro e all’indirizzo PEC del datore (o anche a un semplice indirizzo mail) la conferma delle dimissioni che acquisiscono validità dal ricevimento delle dimissioni stesse.
Il lavoratore ha la facoltà di revocarle entro il termine di 7 giorni dal completamento della procedura di convalida.
Diagramma_di_flusso_Invio_Recesso_Rapporto_di_Lavoro
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.
