AFFITTI A CANONE CONCORDATO: CEDOLARE AL 10% CON ATTESTAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO: SPESE DISTINTE E VINO PRODOTTO PER HOBBY: REDDITO AGRARIO

2 Maggio 2018
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AFFITTI A CANONE CONCORDATO: CEDOLARE AL 10% CON ATTESTAZIONE

La RM n. 31 del 20 aprile scorso ha chiarito una questione interpretativa aperta da molto tempo. Per applicare la cedolare secca del 10% sui canoni incassati, in caso di controlli da parte dell’Agenzia Entrate, solo l’attestazione della regolarità del contratto rilasciata da sindacati o associazioni  garantisce lo sconto. Pur non trattandosi di un obbligo, l’indirizzo dall’amministrazione è chiaro:  nel caso di contratti stipulati senza il concorso dei sindacati o associazioni, si rischia di non poter applicare la cedolare al 10%  con le conseguenze sanzionatorie facilmente immaginabili. Infine, per l’Agenzia, “l’allegazione dell’attestato, in sede di registrazione appare, peraltro, opportuna al fine di documentare la sussistenza dei requisiti che consentono l’agevolazione”,  evitando così di doverla produrre successivamente, a seguito di accertamento.

RISTRUTTURAZIONE E AMPLIAMENTO: SPESE DISTINTE

Nel caso di contestuale intervento di ristrutturazione e di ampliamento sullo stesso immobile, occorre prestare la massima attenzione alla suddivisione di tutte le spese sostenute. Infatti, mentre  le spese di ristrutturazione sono oggetto di detrazione fiscale del 50%,  le spese di ampliamento non sono detraibili in quanto  devono essere considerate come parziale nuova costruzione. Pertanto, fin dall’inizio lavori, devono essere tenute distinte le due spese le quali dovranno seguire iter distinti anche per i pagamenti:  bonifici specifici per le ristrutturazioni e bonifici ordinari per l’ampliamento,  pena la inapplicabilità della detrazione anche per le prime. Per gli oneri che, solitamente, non vengono esposti in modo suddiviso dagli enti impositori, si dovrà ricorrere all’aiuto del direttore lavori al fine di individuare la corretta proporzione da imputare ai singoli interventi.

 

VINO PRODOTTO PER HOBBY: REDDITO AGRARIO

Nel caso di produttore “occasionale” di vino (o altri prodotti agricoli) e successiva vendita, (è il caso del proprietario della vigna che si fa il vino), la vendita del prodotto vinicolo, derivante dalla coltivazione del terreno, rientra nell’ipotesi di attività agricola dalla quale ne consegue un reddito agrario che viene determinato sulla base degli estimi catastali.  Pertanto, non si dichiara il ricavato della vendita ma si dichiara solo il reddito agrario nel quadro A della dichiarazione dei redditi,  (con grande sollievo dei produttori per hobby!).

 Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.