CONTRATTI A TERMINE CON IL DECRETO DIGNITÀ |
Le novità introdotte dal Decreto Dignità riguardano non soltanto i contratti a termine stipulati a partire dal 14 luglio 2018, ma anche quelli a tempo determinato già in corso. La durata massima del contratto a termine stipulato con lo stesso lavoratore, anche per effetto di una successione di contratti, non può superare i 24 mesi. Ai fini del computo di tale periodo si tiene conto anche delle missioni nell’ambito di somministrazioni di lavoro a tempo determinato (c.d. “lavoro interinale”). Il contratto può essere stipulato senza alcuna causale soltanto se prevede un termine di durata non superiore a 12 mesi. In caso di durata superiore, o a partire dalla prima proroga o rinnovo che superi tale limite, il datore di lavoro deve evidenziare la sussistenza di una delle seguenti condizioni: esigenze temporanee e oggettive, estranee all’ordinaria attività per esigenze sostitutive di altri lavoratori – esigenze connesse a incrementi temporanei, significativi e non programmabili dell’attività ordinaria. La causale non è richiesta nei contratti per attività stagionale. |
DISTACCO TRANSNAZIONALE |
Il periodo di distacco di lavoratori in uno stato membro dell’Unione Europea diminuisce da 24 a 12 mesi; la comunicazione del distacco deve essere preventiva di ventiquattro ore l’inizio del distacco o posticipata nelle ventiquattro ore in caso di indisponibilità del sistema di invio della comunicazione telematica. La norma a cui tutte le aziende si dovranno conformare è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, Direttiva 96/71/CE. |
| Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. |
CONTRATTI A TERMINE CON IL DECRETO DIGNITÀ E DISTACCO TRANSNAZIONALE
Archivio · pubblicato il 2018-07-23. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.
