La lotteria dei corrispettivi, introdotta dalla Legge di Bilancio 2017 (Legge n. 232/2016), è rimasta inattuata per effetto di una serie di rinvii, da ultimo disposti a causa dell’emergenza Covid-19. L’avvio della lotteria è stato quindi differito dal decreto Rilancio n. 34/2020 al 1° gennaio 2021. Il nuovo calendario è reso disponibile sul sito Il nuovo calendario è stato anticipato sul sito www.lotteriadegliscontrini.gov.it.
Il concetto di fondo è semplice: stimolare il consumatore a richiedere il rilascio del documento commerciale, rendendolo – opportunamente integrato come vedremo nel seguito – il titolo per partecipare ad una lotteria nazionale. Tra tutti i documenti commerciali partecipanti, infatti, saranno estratti a sorte dei premi in denaro.
Inoltre, quale ulteriore stimolo per l’utilizzo della moneta elettronica, i documenti commerciali, il cui pagamento avviene mediante POS, carta di credito, ecc.., avranno maggiori probabilità di vincita partecipando alle estrazioni aggiuntive.
Allegato Vademecum
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La Legge di Bilancio 2020 (L. 160/2019), all’art. 1, comma 679 ha stabilito che la detrazione IRPEF del 19% per le spese mediche spetta a condizione che il pagamento avvenga con modalità tracciate. Dal predetto obbligo rimangono esclusi: l’acquisto di farmaci e dispositivi medici e le prestazioni ricevute mediante il SSN. Al fine di far confluire i dati nella dichiarazione precompilata, gli operatori coinvolti hanno l’obbligo di inviare periodicamente i dati delle spese sanitarie.
I soggetti, tenuti alla trasmissione dei suddetti dati, sono i seguenti:
- le aziende ospedaliere e le aziende sanitarie locali;
- gli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- i policlinici universitari;
- farmacie e parafarmacie, pubbliche e private;
- i presidi di specialistica ambulatoriale;
- le strutture per l’erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- gli altri presidi e strutture accreditati per l’erogazione dei servizi sanitari;
- gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi e degli odontoiatri;
- strutture specialistiche pubbliche e private accreditate;
- gli iscritti all’ordine dei medici chirurghi e odontoiatri;
- strutture autorizzate per l’erogazione dei servizi sanitari e non accreditate con il SSN;
- istituti di ricovero e cura a carattere scientifico (IRCCS);
- strutture autorizzate alla vendita al dettaglio dei medicinali veterinari;
- ottici;
- iscritti agli albi professionali degli psicologi, infermieri, ostetrici, medici veterinari, tecnici;
- sanitari di radiologia medica;
- le strutture della sanità militare;
- la farmacia assistenziale dei mutilati e invalidi di guerra e del lavoro (ANMIG);
- gli iscritti all’albo dei biologi;
- Tecnico sanitario di laboratorio biomedico;
- Tecnico audiometrista;
- Tecnico audioprotesista;
- Tecnico ortopedico;
- Dietista;
- Tecnico di neurofisiopatologia;
- Tecnico fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare;
- Igienista dentale;
- Fisioterapista;
- Logopedista;
- Podologo;
- Ortottista e assistente di oftalmologia;
- Terapista della neuro e psicomotricità dell’età evolutiva;
- Tecnico della riabilitazione psichiatrica;
- Terapista occupazionale;
- Educatore professionale;
- Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro;
- Assistente sanitario.
Le spese oggetto di comunicazioni, invece sono le seguenti:
- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell’ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- farmaci: spese relative all’acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- dispositivi medici con marcatura CE: spese relative all’acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie e parafarmacie;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie (escluse quelle di chirurgia estetica e di medicina estetica): o assistenza specialistica ambulatoriale; o visita medica generica e specialistica o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica; o certificazione medica; o ricoveri ospedalieri ricollegabili ad interventi chirurgici o a degenza, al netto del comfort;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 1° settembre 2016;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze del 22 marzo 2019;
- prestazioni sanitarie erogate dai soggetti di cui all’articolo 1 del decreto del Ministro dell’Economia e delle Finanze 22 novembre 2019;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: o protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi – che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE – e assistenza integrativa); o cure termali; o prestazioni di chirurgia estetica e di medicina estetica (ambulatoriale o ospedaliera);
- spese veterinarie (riguardanti le tipologie di animali individuate dal DM 6.6.2001 n. 289) per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva; l) altre spese sanitarie.
Per quanto concerne la possibilità di detrazione della spesa, previa utilizzo del pagamento tracciabile, va ricordato che non sono solo le spese di carattere medico, a seguire questo principio, ma sono tutti quegli oneri indicati nell’art.15 del D.P.R. 917/1986, come per esempio le spese funerarie, le spese di istruzioni e le altre indicate nell’elenco riportato nell’articolo in questione.
In riferimento alla modalità di pagamento è stato precisato, a seguito di un’istanza di interpello all’Agenzia delle Entrate, che non pregiudica la detraibilità dell’onere, il fatto che sia stato utilizzato il bancomat del figlio, in quanto l’importante in tale situazione è che la fattura della prestazione sia intestata al contribuente.
Dal 1 Gennaio 2021 i dati che dovranno essere trasmessi al sistema TS, attraverso un’apposita applicazione web situata nel sito www.sistemats.it , sono:
- tipologia di documento fiscale (fatture ovvero altri documenti);
- aliquota Iva applicabile ovvero la natura dell’operazione;
- eventuale opposizione da parte del contribuente all’invio dei dati ai fini della redazione della dichiarazione dei redditi precompilata.
Si deve ricordare che il Legislatore ha precisato che sussiste il divieto di fatturazione elettronica per le prestazioni sanitarie, ciò è anche ribadito dal Garante della Privacy.
Esiste, inoltre, la possibilità per gli operatori sanitari tenuti all’invio dei dati al Sistema TS di comunicare, entro il 31 dicembre 2020, la volontà di trasmettere i corrispettivi giornalieri. In tal caso, però saranno tenuti ad effettuate le relative comunicazioni periodiche entro la fine del mese successivo a quello di emissione dei relativi documenti fiscali.
Le sanzioni, relative all’omessa, tardiva o errata comunicazione, sono pari a € 100 per ogni comunicazione fino ad un massimo di € 50.000, tuttavia nel caso di correzione entro i successivi 5 giorni dalla scadenza o dalla segnalazione, non verrà applicata nessuna sanzione in merito. Nel caso invece che la comunicazione corretta venga trasmessa entro 60 giorni dalla scadenza è prevista una sanzione ridotta ad 1/3.
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