Lavoro “nero”, un sommerso che non giova a nessuno

22 Luglio 2016
10606 Views

consulenti-lavoro-torino

Per lavoratori in nero si intendono, nel linguaggio comune, tutti quei soggetti che eseguono delle prestazioni senza un regolare inquadramento contrattuale o previdenziale, generalmente con il pagamento del salario in contanti.

In senso strettamente tecnico il “lavoratore in nero” è quello per il quale il datore di lavoro ha omesso di effettuare la comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto prevista dalla legislazione. Ovviamente si aggiungono altre irregolarità che vanno dalla mancata sottoscrizione del contratto di assunzione all’assenza del cedolino paga con la conseguente evasione fiscale e contributiva.

L’aspetto dell’evasione fiscale e contributiva rappresenta, se vogliamo, la caratteristica più sleale e vessatoria, perché, oltre a privare il prestatore d’opera delle normali tutele garantite dalla contribuzione – si pensi alla malattia o alla maternità – determina una disparità concorrenziale fra le aziende in regola e quelle che non rispettano le norme di legge.

Ma quanti sono i lavoratori in nero in Italia? Vi sono interpretazioni molto discordanti sul tema e, talora, contradditorie. Le valutazioni più attendibili descrivono un mondo popolato da quasi 3 milioni di “lavoratori”.

Con le loro prestazioni, questi lavoratori invisibili “producono” quasi 100 miliardi di Pil irregolare pari al 6,5% del Pil nazionale, sottraendo un gettito alle casse dello Stato di 42,7 miliardi di euro all’anno. In termini pro-capite, le imposte evase medie in capo a ciascun cittadino italiano ammontano quindi a 709 euro.

La valutazione appare attendibile se prendiamo in esame anche i dati resi noti dal Ministero del lavoro sui controlli effettuati nella prima metà del 2015, nei quali sono stati individuati lavoratori in nero nel 59% dei casi per un totale di 18.000 persone.

Ma quali sanzioni rischia il datore di lavoro che fa lavorare i dipendenti in condizioni irregolari?

L’apparato sanzionatorio, via via aumentato nel corso degli anni nell’intenzione di arginare il fenomeno con strumenti prevalentemente repressivi, è costituito in via preliminare dalla cosiddetta “maxi sanzione” alla quale si applicano le sanzioni minori accessorie.

Riducendo il campo della trattazione alla sola Maxi sanzione si evidenzia come questa sia graduata a seconda della durata del lavoro in nero accertata dall’organo ispettivo:

• da € 1.500 a 9.000 per ciascun lavoratore per il periodo fino a 30 giorni;

• da € 3.000 a 18.000 per ciascun lavoratore dal 31° giorno fino al 60°;

• da € 6.000 a 36.000 per ciascun lavoratore oltre il 60° giorno.

A questa norma esclusivamente pecuniaria si possono aggiungere gli aspetti penali derivanti dalla contemporanea individuazione del reato di intermediazione di mano d’opera: il cosiddetto “caporalato”; oppure nell’ipotesi di impiego di minori, e anche nel caso in cui al lavoro irregolare si aggiungano i rischi derivanti dalla inosservanza delle norme per la sicurezza del lavoro.

Una sanzione aggiuntiva che inasprisce ulteriormente il quadro è la “sospensione obbligatoria dell’attività” quando il numero dei lavoratori irregolari è superiore alla percentuale del 20% del totale dei lavoratori presenti sul luogo di lavoro.

È di tutta evidenza che, in molte piccole attività o esercizi commerciali anche solo un lavoratore individuato in nero genera il raggiungimento della fatidica soglia.

Si aggiunga che l’ispettore, di fronte a questa circostanza non può applicare alcuna discrezionalità, ma è tenuto, detto in termini espliciti, “a fare abbassare la serranda”.

La illustrazione di queste penali – occorre ulteriormente precisarlo – è solo parzialmente indicativa, perché alle sanzioni amministrative occorre aggiungere gli oneri derivanti dalla conseguente evasione retributiva fiscale e contributiva.

L’unica possibilità per il datore di lavoro di evitare la maxi sanzione consiste nel dimostrare di non aver voluto occultarne il rapporto assolvendo i versamenti contributivi precedentemente all’accesso ispettivo.

Quindi, che si lavori regolarmente o meno, c’è sempre, prima o poi, un costo da sostenere. Se per poter lavorare occorre pagare mediante un sostituto di imposta, “chi non paga non lavora…” ma non diceva diversamente una indimenticabile canzone di Adriano Celentano degli anni 70?

consulenti-lavoro-torino

di Simone Cogno

Consulente del Lavoro
Studio Asco
www.studioasco.it
Per ricevere ulteriori informazioni:
asco@studioasco.it