INDENNITÀ DI MALATTIA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS IN VIA ESCLUSIVA, CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE, DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE E NOVITÀ IN TEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

31 Ottobre 2019
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INDENNITÀ DI MALATTIA PER GLI ISCRITTI ALLA GESTIONE SEPARATA INPS IN VIA ESCLUSIVA

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Il requisito contributivo minimo richiesto è stato ridotto a una mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento/ricovero, infatti per gli eventi insorti a decorrere dal 5 settembre 2019, le indennità di malattia e di degenza ospedaliera spettano solo se risulta accreditato, nei 12 mesi che precedono l’inizio dell’evento o del ricovero, almeno un mese di contribuzione piena alla Gestione Separata, a differenza degli eventi insorti prima del 5 settembre 2019, per cui il requisito contributivo minimo richiesto era di tre mensilità nei 12 mesi precedenti la data di inizio dell’evento. Nell’anno solare che precede quello dell’evento, il reddito individuale assoggettato a contributo alla Gestione Separata non deve risultare superiore al 70% del massimale contributivo valido per lo stesso anno. I lavoratori iscritti alla Gestione Separata, per ottenere il pagamento dell’indennità, devono presentare alla struttura INPS di appartenenza anche la domanda per ottenere la prestazione.

 

CONGEDO OBBLIGATORIO PER IL PADRE

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Per l’anno 2019 è previsto un congedo obbligatorio per il papà (Legge n.145/2018). È inoltre possibile fruire di un giorno di congedo facoltativo in alternativa alla madre. Il padre lavoratore dipendente, entro i cinque mesi dalla nascita del figlio, ha l’obbligo di astenersi dal lavoro per cinque giorni. La disposizione riguarda i lavoratori dipendenti, anche se padri adottivi e affidatari, entro e non oltre il quinto mese di vita dalla nascita o dall’adozione e affidamento avvenuti a partire dal 1° gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2019. Il congedo obbligatorio spetta indipendentemente dal diritto della madre al congedo di maternità. Mentre quello facoltativo è condizionato alla scelta della madre lavoratrice di non fruire di un giorno di congedo maternità. L’indennità spettante è, in entrambi i casi, a carico dell’INPS ed è pari al 100% della retribuzione.

 

DIMISSIONI DELLA LAVORATRICE MADRE

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La lavoratrice madre che presenta dimissioni volontarie durante il periodo tutelato contro il licenziamento, quindi fino al compimento del primo anno di vita del bambino, ha diritto a percepire il trattamento di NASpI che, in via ordinaria, spetta soltanto a coloro che perdono il lavoro involontariamente, quindi per licenziamento o dimissioni per giusta causa. A tal fine, tuttavia, la lavoratrice è obbligata a seguire una procedura particolare per presentare le proprie dimissioni volontarie, che devono essere convalidate presso la Direzione Territoriale del Lavoro competente. Solo in presenza della convalida le dimissioni diventano effettive e danno diritto al sussidio di disoccupazione. La legge prevede inoltre che la lavoratrice che si dimette durante il primo anno di vita del bambino non è tenuta a rispettare gli ordinari termini di preavviso: il datore di lavoro è dunque tenuto a corrispondere la relativa indennità.

 

NOVITÀ IN TEMA DI VIDEO SORVEGLIANZA

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Sono state introdotte numerose modifiche che riguardano la presentazione dell’istanza di autorizzazione all’installazione di impianti audiovisivi. Rispetto al passato, l’attività valutativa è effettuata sull’effettiva sussistenza delle finalità che legittimano la richiesta: in particolare vengono cioè esaminate le ragioni organizzative e produttive alla base della domanda oltre che quelle di sicurezza sul lavoro e di tutela del patrimonio aziendale. Tra le novità più interessanti è che il Comitato Europeo per la protezione dei dati, ha adottato in data 10 luglio 2019 le “Guidelines 3/2019 on processing of personal data through video devices”. Si tratta di un documento che è al momento aperto alla consultazione pubblica. Le Linee Guida sono della massima rilevanza in quanto rappresentano il primo documento europeo che applica i principi del GDPR al trattamento dei dati effettuati tramite riprese video. In Italia, infatti, l’ultimo documento in materia è il “Provvedimento in materia di videosorveglianza” dell’8 aprile 2010.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.