Le problematiche legate alla gestione del Green pass in ambiente di lavoro hanno portato ad una variazione, in sede di conversione in legge del decreto, di quattro punti fondamentali: la sostituzione dei lavoratori assenti per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti, le modalità di controllo in capo al singolo lavoratore, che può decidere di consegnare al datore di lavoro copia della certificazione verde, le modalità di controllo dei lavoratori somministrati e la validità del pass in ambiente di lavoro con scadenza durante l’orario della prestazione lavorativa.
Le novità della legge 165/2021 in materia di green pass per tutti i lavoratori:
1. Una delle principali riforme riguarda la semplificazione dell’attività di verifica del possesso della certificazione verde per coloro che accedono ai luoghi di lavoro. Infatti è stata introdotta, per i lavoratori sia del settore pubblico che di quello privato, la possibilità – su base volontaria – di richiedere di consegnare al datore di lavoro copia della propria certificazione verde COVID-19. In questo modo, tali lavoratori, per tutta la durata della relativa validità, sono esonerati dai controlli da parte dei rispettivi datori di lavoro.
2. Cosa succede se il Green Pass scade durante l’orario di lavoro? Il Parlamento ha voluto dare precisazione anche in merito a questo punto: viene definito che, sia nel settore pubblico che privato, nel caso in cui la certificazione scada durante l’orario di lavoro, il lavoratore può restare sul luogo di lavoro esclusivamente per il tempo necessario a portare a termine il turno. Ovviamente, questo non dà luogo alle sanzioni previste.
Novità per le aziende che occupano meno di 15 dipendenti a sostituire il lavoratore assente da almeno 5 giorni per mancanza di green pass:
• il primo contratto di sostituzione ha durata di 10 giorni, i quali sono tutti giorni lavorativi;
• alla scadenza dei 10 giorni il rapporto di lavoro è rinnovabile per altri 10 giorni. Ma non ci sono limiti: il rinnovo può esserci tutte le volte che si vuole, a patto di non superare il limite del 31 dicembre 2021, data in cui è prevista la cessazione dello stato di emergenza (salvo proroghe) e quindi della presentazione della certificazione verde sul luogo di lavoro.
Resta, quindi, il diritto per il lavoratore assente ingiustificato di conservare il posto di lavoro.
Novità per i lavoratori somministrati:
Anche i lavoratori in somministrazione, ovviamente, devono essere in regola con il green pass. Il testo originario del decreto legge 127/2021 non chiariva chi si dovesse occupare del controllo, ossia se un tale onere fosse di competenza dell’azienda somministratrice oppure dell’utilizzatore. Con la legge di conversione il Parlamento ha specificato che la verifica del rispetto delle regole compete all’utilizzatore, mentre al somministratore spetta soltanto l’onere di informare i lavoratori riguardo alla sussistenza delle predette prescrizioni. Non ci sono ulteriori modifiche sostanziali. Rimane confermata la regola per cui anche i luoghi di lavoro costituiti da abitazioni private necessitano dell’obbligo del green pass, come nel caso dei lavoratori domestici. Mentre non è richiesto l’obbligo della certificazione verde per coloro che svolgono il proprio lavoro in modalità agile.
Modulo di consegna del green pass al datore di lavoro.
Il datore di lavoro, come previsto dalle novità introdotte dalla Legge 165/2021 può sostituire le attività di controllo con la conservazione di copia della certificazione verde.
Tale possibilità è attivabile solo su base volontaria da parte del lavoratore.
Si propone un fac simile di comunicazione che il lavoratore può presentare al datore di lavoro insieme al pass:
| Spett.le Azienda
Richiesta di consegna certificazione verde ai sensi dell’art. 9-septies, comma 5 del D.L. n.52/2021 (così come modificato dalla Legge n. 165/2021 di conversione del D.L. n. 127/2021)
Il/la sottoscritto/a , XXXX dipendente/collaboratore dell’azienda XXX
COMUNICA
di voler consegnare copia della Certificazione verde COVID-19 in luogo della verifica periodica del pass, così come previsto dalla normativa vigente.
Rimanendo in attesa dell’informativa privacy relativa al trattamento dei dati contenuti nella certificazione, porgo cordiali saluti.
Luogo e data
Firma
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L’assegno Unico Universale, si propone di creare un beneficio economico da attribuire in favore di tutti i nuclei familiari con figli a carico, riconosciuto con un importo minimo per uno o più figli, determinata per scaglioni sulla base dell’indicatore della situazione economica equivalente (ISEE). Sarà riconosciuto a decorrere dal settimo mese di gravidanza e fino ai diciotto anni di età del figlio, con possibilità di riconoscimento sino al ventunesimo anno di età. Non concorrerà alla formazione del reddito e non rileverà ai fini del riconoscimento delle prestazioni sociali per i fruitori del reddito e della pensione di cittadinanza.
| L’assegno diventa “universale” |
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in quanto verrà attribuito a tutte le famiglie con figli a carico residenti e domiciliate in Italia.
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| Viene definito “unico” |
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in quanto andrà a sostituire e rimodulare in modo strutturale le seguenti prestazioni assistenziali:
– detrazioni dall’imposta per figli a carico;
– detrazioni per le famiglie numerose;
– assegno per il nucleo familiare;
– assegno temporaneo unico 2021;
– assegni e premi di natalità (premio alla nascita, bonus bebè, fondo alla nascita per i prestiti ai neo genitori).
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Presentazione della domanda.
Sulla base delle ultime disposizioni, sarà possibile presentare domanda all’INPS a partire dal 1° gennaio 2022, tuttavia, l’erogazione dell’Assegno Unico Universale avverrà da marzo 2022 e la domanda avrà validità fino a febbraio 2023. Anche a regime, l’Assegno verrà erogato per un periodo di 12 mesi, da marzo di ciascun anno – fino a febbraio dell’anno successivo.
Arretrati:
| Entro giugno 2022 |
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sarà possibile presentare la domanda senza perdere gli arretrati da marzo 2022. |
| Oltre giugno 2022 |
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l’assegno sarà erogato dal mese di presentazione con conseguente perdita degli arretrati. |
Documenti necessari per presentare l’ISEE.
Per ottenere la propria certificazione ISEE è necessario compilare la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU), un documento che contiene le informazioni di carattere anagrafico, reddituale e patrimoniale necessarie a descrivere la situazione economica del nucleo familiare.
La DSU può essere presentata in qualsiasi periodo dell’anno, presso:
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INPS – la DSU può essere compilata on line, direttamente dall’interessato, utilizzando il servizio dell’INPS; |
| 2 |
CAF – la DSU può essere compilata e trasmessa attraverso i CAF, che prestano assistenza gratuita ai cittadini sulla base di una convenzione stipulata con INPS; |
| 3 |
ISEE precompilato – dal 2020 la normativa ISEE introduce la DSU precompilata, caratterizzata dalla presenza di dati precompilati forniti dall’Agenzia delle Entrate e da INPS, cui vanno aggiunti quelli autodichiarati da parte del cittadino. Il servizio è disponibile sul sito dell’INPS, che mette a disposizione anche tre tutorial per spiegare le diverse fasi necessarie all’acquisizione della pre-compilata. Il cittadino può accedere al servizio direttamente o tramite i CAF, conferendo apposita delega. |
Importo dell’Assegno Unico Universale
L’importo dell’Assegno Unico Universale sarà variabile e determinato sulla base del risultati dell’ISEE del nucleo familiare richiedente e dell’età dei figli a carico. Inoltre, sono previste delle maggiorazioni per alcuni casi specifici.
A titolo esemplificativo:
| Per ciascun figlio minorenne |
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importo da 175 euro a 50 euro al mese. Tale importo spetta nella misura piena di 175 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 50 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 50 euro. |
| Per ciascun figlio maggiorenne fino a 21 anni |
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importo da 85 euro a 25 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 25 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 25 euro. |
| Per ciascun figlio successivo al secondo |
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maggiorazione da 85 euro a 15 euro al mese. Tale importo spetta in misura piena di 85 euro per un ISEE pari o inferiore a 15.000 euro. Per livelli di ISEE superiori, esso si riduce gradualmente fino a raggiungere un valore pari a 15 euro in corrispondenza di un ISEE pari a 40.000 euro. Per livelli di ISEE superiori a 40.000 euro l’importo rimane di 15 euro. |
Sono anche previste specifiche maggiorazioni, tra le quali quelle per nuclei familiari con figli minori disabili che variano in relazione al grado di disabilità, per nuclei familiari numerosi, per madri fino a 21 anni di età, per figli disabili maggiorenni.
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