A decorrere dal 15/10/2021 e fino al 31/12/2021, termine dello stato di emergenza, diventerà obbligatorio essere in possesso del Green Pass per poter accedere ai luoghi di lavoro.
La certificazione verde COVID-19, sia essa cartacea che digitale, ha un codice a barre bidimensionale (QR code) che identifica il codice univoco alfanumerico. La verifica può avvenire solo tramite l’applicazione ministeriale VerificaC19. L’attività di verifica non dovrà comportare, in alcun caso, la raccolta dei dati dell’intestatario. La verifica va effettuata dal datore di lavoro o da un suo delegato, formalmente nominato. La nomina deve essere completa delle necessarie istruzioni all’esercizio dell’attività di verifica. I controlli dovranno essere eseguiti preferendo il momento dell’ingresso al lavoro e quando questo non sia possibile potranno essere eseguiti a campione. L’accesso in azienda è consentito a chi è in possesso di:
- Green Pass rilasciato a seguito della vaccinazione;
- Green Pass rilasciato per aver contratto il virus;
- Green Pass Temporaneo, rilasciato per aver effettuato il tampone rapido, la cui validità è di 48 ore o del tampone molecolare la cui validità è di 72 ore. Per le aziende con meno di 15 dipendenti, è possibile sostituire temporaneamente il lavoratore privo di Certificato Verde. I lavoratori sospesi perché sprovvisti di green pass potranno essere sostituiti per un totale di 20 giorni, con due diverse tranche da 10 giorni ciascuna; la sostituzione sarà possibile fino al 31 dicembre.
SANZIONI
Le sanzioni nei confronti dei lavoratori sono quindi di diverso tipo a seconda del momento in cui sia accertato che il lavoratore sia privo di Green Pass: a) se in ingresso il lavoratore non potrà accedere al luogo di lavoro e sarà considerato assente ingiustificato e non riceverà alcuno compenso per le giornate di assenza; b) se la violazione sarà accertata all’interno dei locali aziendali si applicheranno le sanzioni disciplinare di ogni settore (secondo le previsioni delle contrattazioni collettive) in quanto il lavoratore è entrato senza rispettare l’obbligo di legge e/o senza dichiarare l’assenza di Green Pass oppure eludendo il controllo (condotte contestabili disciplinarmente); c) in ogni caso i lavoratori sono passibili delle sanzioni amministrative stabilite fra i 600 e 1.500 euro a seguito della comunicazione da parte del datore di lavoro al Prefetto; i datori di lavoro saranno destinatari di sanzioni amministrative (una sanzione amministrativa da 400 a 1.000 euro, che in caso di reiterata violazione sarà raddoppiata) qualora sia accertato dai soggetti competenti che non abbiano eseguito controlli o posto in essere misure organizzative. |
Sono stati adottati due provvedimenti che riguardano, in particolare, gli articoli 5 e 15 della legge 68 che disciplinano la parte relativa al contributo esonerativo dovuto per ciascuna unità non assunta e quella sull’aggiornamento delle sanzioni. Con il primo dei provvedimenti, il ministro Orlando ha decretato l’adeguamento a 39,21 euro dell’importo del contributo esonerativo dovuto dai datori di lavoro privati per essere parzialmente esonerati dall’obbligo di assumere l’intera percentuale di disabili prescritta, versando al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili un contributo esonerativo per ciascuna unità non assunta per ogni giorno lavorativo per ciascun lavoratore disabile non occupato. Con il secondo provvedimento si è decretato che in caso del mancato invio “in via telematica agli uffici competenti di un prospetto informativo dal quale risulti il numero complessivo dei lavoratori dipendenti” (previsto dall’art.9, comma 6 della Legge 68/1999) le sanzioni sono state adeguate a 702,43 euro per il mancato adempimento degli obblighi e a 34,02 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo.
DISABILI E DIRITTO AL LAVORO
Dal 1° gennaio 2022 le aziende esonerate dal rispetto delle quote di assunzione pagheranno di più: il contributo per ogni giorno in cui non viene impiegato un lavoratore disabile sarà 39,21 euro e non più 30,64 euro. Accanto all’incremento del contributo esonerativo a partire dall’anno prossimo, infatti, aumenteranno anche le sanzioni amministrative per i datori di lavoro che non inviano il prospetto informativo con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti. In questo modo, si ricorda, vengono calcolate le quote da riservare ai lavoratori disabili, quali invalidi civili, invalidi del lavoro ed altre categorie protette. Dai 635,11 euro precedenti, maggiorati di 30,76 euro per ogni giorno di ulteriore ritardo, si passa a 702,43 euro e a 34,02 euro per il supplemento giornaliero. Le aziende a cui si fa riferimento sono esonerate parzialmente dall’obbligo di assunzione. Si tratta delle imprese con più di 35 dipendenti che chiedono al servizio provinciale del lavoro di essere esonerate in parte dall’obbligo di assunzione delle categorie protette. Il che può avvenire, però, solo in presenza delle seguenti condizioni:
- la prestazione lavorativa richiesta è faticosa;
- l’attività è pericolosa per la salute;
- per le particolari modalità di svolgimento l’attività lavorativa è ritenuta di alta specializzazione.
L’esonero parziale può coprire fino al 60 per cento del totale delle quote riservate alle categorie protette, tetto che sia alza all’80 per cento per il settore del trasporto privato e della vigilanza.
Queste aziende sono tenute a versare il contributo citato al Fondo regionale per l’occupazione dei disabili per ogni lavoratore disabile non assunto, per ogni giorno lavorativo. Dal 1° gennaio 2022, come annunciato, tale contributo ammonterà 39,21 euro.
Ma attenzione, diverso è il caso delle aziende pubbliche e private che sono esentate – e non esonerate – dal vincolo per la natura dell’attività svolta che, per tale ragione, non sono obbligate né a rispettare le quote disabili né a pagare il contributo.
Si tratta delle aziende che operano:
- nei settori del trasporto pubblico aereo, marittimo, terrestre;
- con impianti su fune per il personale viaggiante e impiegato nelle aree operative per il controllo del funzionamento e regolarità del trasporto pubblico;
- nel settore edili per l’area di lavoro che riguarda il cantiere e il trasporto;
- in attività di polizia e protezione civile in tutte le aree che non siano quelle riguardanti i servizi amministrativi.
DISABILI: OBBLIGO INFORMATIVO
Aumentano dopo più di 10 anni le sanzioni amministrative dovute dai datori di lavoro pubblici e privati, che non rispettano gli obblighi informativi.
Si tratta di quelle aziende con più di 15 dipendenti che non inviano un prospetto informativo agli uffici competenti con il numero complessivo dei lavoratori dipendenti per calcolare la quota riservata ai disabili (art.9, comma 6 della Legge n. 68/1999).
Questo obbligo di trasmissione scatta automaticamente dall’assunzione del quindicesimo dipendente e l’azienda avrà 60 giorni di tempo per inoltrare il prospetto.
Qualora non si proceda a questo adempimento, il datore di lavoro è soggetto ad una sanzione amministrativa che, con l’entrata in vigore del provvedimento citato, verrà incrementata da 635,11 a 702,43 euro.
Sanzione che, peraltro, viene maggiorata per ogni giorno di ritardo. L’importo della maggiorazione, come anticipato, passa da 30,76 a 34,02 euro.
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