DOMICILIO DIGITALE

23 Settembre 2020
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DOMICILIO DIGITALE
 

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L’art.37 del D.L. 76/2020, il c.d. Decreto Semplificazioni, ha indicato che entro il 1° ottobre 2020 sarà necessario comunicare il “domicilio digitale”: è la vecchia PEC che cambia nome e finalità. Questo indirizzo sarà utilizzato dalla Pubblica Amministrazione per effettuare le sue comunicazioni ai destinatari interessati.

In particolare questo adempimento riguarda i seguenti soggetti:

  • Imprese commerciali: vale la comunicazione fatta suo tempo alla Camera di Commercio da tutti gli iscritti in essere nel 2013, e all’atto dell’iscrizione negli anni successivi. Per tali soggetti è cura verificare di non aver mai lasciato scadere il rinnovo della PEC, e, nel caso, provvedere a rinnovarlo e comunicarlo a cura del titolare o dal legale rappresentante;
  • Professionisti, per i quali valgono le stesse regole ma con riferimento ai rispettivi Albi di appartenenza;
  • Soggetti iscritti alla Gestione Separata, che quindi non hanno Albo e non sono iscritti al Camera di Commercio: in tal caso la comunicazione dovrà essere inviata al Comune di residenza.

Per le inadempienze sono previste le seguenti sanzioni:

  • Sanzione pecuniaria da 206,00 euro a 2.064,00 euro per ciascun amministratore se si tratta di società (art. 2630 C.C.);
  • Sanzione pecuniaria da euro 30,00 a euro 1.548,00, se si tratta di imprese individuali (art. 2194 C.C.).

Si ricorda che se, entro tale termine, non si sarà provveduto ad ottemperare a questo obbligo, sarà comunque assegnato d’ufficio un domicilio digitale da parte della Camera di Commercio.

Lo Studio rimane a disposizione ove fossero necessari maggiori chiarimenti, o per procedere alla comunicazione alla Camera di Commercio.