Studio Asco

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI, CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU, RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI E CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

Archivio · pubblicato il 2020-11-12. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.

CREDITO D’IMPOSTA PER I CANONI DI LOCAZIONE DEGLI IMMOBILI
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Alle imprese operanti nei settori riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, nonché alle imprese che svolgono le attività di cui ai codici ATECO 79.1, 79.11 e 79.12 che hanno la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario  di massima gravità e da un livello di rischio alto, spetta il credito d’imposta per i canoni di locazione degli immobili a uso non abitativo e affitto d’azienda, con riferimento a ciascuno dei mesi di ottobre, novembre e dicembre 2020.

Allegato 2

 

CANCELLAZIONE DELLA SECONDA RATA IMU

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Per l’anno 2020, non è dovuta la seconda rata dell’imposta municipale propria (IMU) che deve essere versata entro il 16 dicembre 2020, concernente gli immobili e le relative pertinenze in cui si esercitano le attività riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto, a condizione che i relativi proprietari siano anche gestori delle attività ivi esercitate, ubicati nei comuni delle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto.

Allegato 2

 

RIDETERMINAZIONE DEL CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO E NUOVO CONTRIBUTO A FAVORE DEGLI OPERATORI DEI CENTRI COMMERCIALI

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Per gli operatori dei settori economici individuati dai codici ATECO 561030-gelaterie e pasticcerie, 561041-gelaterie e pasticcerie ambulanti, 563000-bar e altri esercizi simili senza cucina e 551000-Alberghi, con domicilio fiscale o sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di elevata o massima gravità e da un livello di rischio alto, il contributo è aumentato di un ulteriore 50 per cento rispetto alla quota indicata nell’Allegato 1 al citato decreto.

  • Il contributo a fondo perduto di cui al presente articolo è riconosciuto nell’anno 2021 agli operatori con sede operativa nei centri commerciali e agli operatori delle produzioni industriali del comparto alimentare e delle bevande, interessati dalle nuove misure, Il contributo viene erogato dall’Agenzia delle entrate previa presentazione di istanza secondo le modalità disciplinate dal provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle entrate di cui al comma 11 dell’articolo 1 del citato decreto-legge n. 137 del 2020.
  • Per i soggetti che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che rientrano nell’Allegato 1 al presente decreto è determinato entro il 30 per cento del contributo a fondo perduto di cui all’articolo 1 del decreto n. 137 del 2020. Per i soggetti di che svolgono come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO che non rientrano nell’Allegato 1 al presente decreto-leggen.149, il contributo spetta alle condizioni stabilite ai commi 3 e 4 dell’articolo 1 del decreto- legge n. 137 del 2020 ed è determinato entro il 30 per cento.

Allegato 1

 

CONTRIBUTO A FONDO PERDUTO DA DESTINARE AGLI OPERATORI IVA DEI SETTORI ECONOMICI INTERESSATI DALLE NUOVE MISURE RESTRITTIVE

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  • Al fine di sostenere gli operatori dei settori economici interessati dalle misure restrittive introdotte con il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 per contenere la diffusione dell’epidemia «Covid-19», è riconosciuto un contributo a fondo perduto a favore dei soggetti che, alla data del 25 ottobre 2020, hanno la partita IVA attiva, dichiarano, di svolgere come attività prevalente una di quelle riferite ai codici ATECO riportati nell’Allegato 2 al presente decreto e hanno il domicilio fiscale o la sede operativa nelle aree del territorio nazionale, caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto, individuate con ordinanze del Ministro della salute adottate ai sensi dell’articolo 3 decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020 e dell’articolo 30 del presente decreto.
  • Il contributo non spetta ai soggetti che hanno attivato la partita IVA a partire dal 25 ottobre 2020. Con riferimento al contributo a fondo perduto, si applicano le disposizioni di cui ai commi da 3 a 11 dell’articolo 1 del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137. Il valore del contributo è calcolato in relazione alle percentuali riportate nell’Allegato 2 al presente decreto.

Allegato 2

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.