CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI, ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO DAL 2018, OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI E ADDIO ALLA QUIR
Archivio · pubblicato il 2018-04-05. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.
CASSA INTEGRAZIONE GUADAGNI
Al fine della corretta gestione e fruizione degli ammortizzatori sociali, è assolutamente necessaria l’identificazione dell’unità produttiva. La mancanza di tale elemento costituisce errore bloccante ai fini della trasmissione della domanda e, a seguire, del flusso Uniemens. Per le aziende del settore edile occorre verificare preventivamente che l’unità produttiva sia denunciata all’Inps di competenza. Si ricorda che nel caso di cantieri edili e affini, compresi quelli relativi all’impiantistica industriale, il limite minimo di durata dell’appalto utile alla definizione del cantiere, quale unità produttiva, è pari a un mese.
ESONERO CONTRIBUTIVO PER ASSUNZIONI DI GIOVANI A TEMPO INDETERMINATO dal 2018
Per poter accedere all’esonero contributivo è necessario che l’interessato non sia mai stato assunto, nell’arco della sua attività lavorativa, a tempo indeterminato. Attraverso una banca dati messa a disposizione dall’Inps e CPI, è possibile accertare preventivamente la possibilità di fruire dellacontribuzione agevolata per l’assunzione e/o trasformazione di personale a tempoindeterminato; resta comunque utile acquisire anche la dichiarazione del lavoratore a comprova dell’esistenza o meno di precedenti rapporti di lavoro a tempo indeterminato.
OMESSO VERSAMENTO DELLE RITENUTE PREVIDENZIALI
Il datore di lavoro, non è punibile, né assoggettabile alla sanzione amministrativa, quando provvede al versamento delle ritenute entro tre mesi dalla contestazione o dalla notifica della violazione. La “soglia di punibilità” fissata dall’Inps per l’identificazione dell’illecito penale o amministrativo per mancato versamento delle ritenute previdenziali è stata fissata in euro 10.000 annui, considerando come anno di competenza il periodo intercorrente dalla scadenza del primo versamento (16 febbraio) e dell’ultimo relativo al mese di dicembre (16 gennaio dell’anno successivo).
ADDIO ALLA QUIR
La quota integrativa di retribuzione denominata QUIR percepita dai lavoratori che ne avevano fatto a suo tempo richiesta (in deroga alla disciplina ordinaria sull’accantonamento del trattamento di fine rapporto) sarà presente nel cedolino mensile fino al prossimo mese di giugno, successivamente il TFR ricomincerà ad essere accantonato come normalmente previsto dalla Legge.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.