Studio Asco

APRILE 2017 – 730 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI, LAVORO INTERMITTENTE, CONGEDO FACOLTATIVO PADRI LAVORATORI E CIG

Archivio · pubblicato il 2017-04-27. Il contenuto descrive il contesto della data di pubblicazione; per indicazioni attuali contatta lo studio.

730 DICHIARAZIONE DEI REDDITI DAL LAVORO DIPENDENTE E ASSIMILATI
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Dal 18.04 attraverso l’accesso al cassetto previdenziale Inps con il proprio pin on line è possibile visionare il proprio mod. 730 precompilato, effettuare i controlli su quanto già acquisito dagli enti e oneri già contabilizzati sul modello.
Rimaniamo a disposizione, come sempre, per una completa assistenza alla compilazione ed invio della dichiarazione.

LAVORO INTERMITTENTE  (“A CHIAMATA”)
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A seguito dell’abrogazione dei voucher, questo tipo di contratto è quello che si addice maggiormente allo svolgimento di prestazioni lavorative saltuarie e occasionali. E’ però soggetto ad alcune limitazioni: può essere instaurato solo da soggetti imprenditori, riguarda prestatori d’opera con meno di 24 anni o con più di 55, per lo svolgimento di particolari attività definite dalla legge o dal Contratto Collettivo. La limitazione temporale è di 400 giornate di prestazione nell’arco di 3 anni solari.

CONGEDO FACOLTATIVO PADRI LAVORATORI
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La Legge di Stabilità 2017 è intervenuta a tutela dei  diritti del padre lavoratore, confermando i due giorni di congedo obbligatorio, (da non confondere con il congedo parentale già in essere dei dieci mesi da fruire alternativamente tra madre e padre). Secondo le ultime disposizioni dell’Inps, i due giorni di congedo facoltativo invece possono essere fruiti nei primi mesi dell’anno 2017 (entro il termine di 5 mesi dalla nascita, adozione, affidamento) solo per eventi parto adozione e affidamento avvenuti nel 2016.

 CIG (eventi oggettivamente non evitabili)

Pubblicata la nuova tabella dei codici evento CIGO classificati come NON EVITABILI (EONE). Per tutti gli eventi tabellati la presentazione della domanda potrà essere prorogata entro il termine della fine del mese successivo a quello in cui si è verificato l’evento.

Messaggio Inps 1548 DEL 07.04.2017

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.