AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE

16 Ottobre 2020
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AGEVOLAZIONE PER INVESTIMENTI IN NUOVI BENI STRUMENTALI E PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE
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La Legge di Bilancio 2020 (L160/2019) ha introdotto un’agevolazione per le imprese che effettuano investimenti in beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive ubicate nel territorio dello Stato, nel periodo compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2020 ovvero fino al 30 giugno 2021 a condizione che, entro il 31 dicembre 2020, il relativo ordine risulti accettato dal venditore e siano stati pagati acconti per almeno il 20% del costo di acquisizione.
I soggetti, che possono usufruire di questa opportunità, sono tutte le imprese residenti, cui vanno aggiunte le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, inoltre possono usufruirne anche i lavoratori autonomi, in forma individuale o associata, titolari di partita IVA. Sono escluse le imprese destinatarie di sanzioni interdittive (articolo 9, comma 2, Dlgs n. 231/2001) e quelle in stato di liquidazione volontaria, fallimento, liquidazione coatta amministrativa, concordato preventivo senza continuità aziendale o altra procedura concorsuale prevista dalla legge fallimentare.
La misura dell’agevolazione è diversa a seconda della tipologia dei beni oggetto dell’investimento:

  • per i beni materiali funzionali alla trasformazione tecnologica e digitale delle imprese secondo il modello “Industria 4.0” (allegato A alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 40% del costo, per investimenti fino a 2,5 milioni di euro, e al 20%, per la quota eccedente e fino al limite massimo di 10 milioni di euro. Per gli investimenti in leasing, si considera il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni
  • per i beni immateriali connessi a investimenti in beni materiali “Industria 4.0” (allegato B alla legge n. 232/2016), il credito d’imposta è pari al 15%, nel limite massimo di 700 mila euro di costi ammissibili
  • per i beni diversi da quelli di cui ai due punti precedenti, il credito d’imposta è pari al 6% del costo, determinato ai sensi dell’articolo 110, comma 1, lettera b), del Tuir, nel tetto di 2 milioni di costi ammissibili. Per gli investimenti in leasing, si assume il costo sostenuto dal locatore per l’acquisto dei beni.

Per evitare di sovrapporre questo incentivo con quello relativo a quelli indicati nelle precedenti normative, sono state previste delle specifiche esclusioni a riguardo.
Il credito d’imposta è utilizzabile esclusivamente in compensazione tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo, ridotte a tre per gli investimenti in beni immateriali.
La fruizione può avvenire a decorrere:

  • dall’anno successivo a quello di entrata in funzione dei beni, per gli investimenti in beni diversi da quelli “Industria 4.0”
  • dall’anno successivo a quello dell’avvenuta interconnessione dei beni al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura, per gli investimenti in beni “Industria 4.0”.

Allegato A
Allegato B

Si ricorda inoltre che in merito al discorso sui nuovi investimenti finalizzati al miglioramento dell’efficienza aziendale, è presente un’ulteriore possibilità per usufruire di un credito d’imposta relativamente all’attività di formazione dei dipendenti, il quale credito viene calcolato applicando un’aliquota che può essere del 50%, del 40% o del 30% a seconda della dimensione aziendale.
Quest’ultima agevolazione fiscale riguarda la formazione in particolari tematiche al processo di digitalizzazione dell’industria, ossia: vendita e marketing, Informatica ed infine tecniche e tecnologie di produzione.

Legge del 27.12.2017 n. 205 
Legge del 27.12.2019 n.160

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.