PRESTAZIONI DI LAVORO OCCASIONALE |
Art. 54 bis legge 21 giugno 2017 n.96 – sono strumenti che possono essere utilizzati dai soggetti che vogliano intraprendere attività lavorative saltuarie e di ridotta entità (subentrano ai “voucher” recentemente aboliti). I limiti economici, tutti riferiti all’anno civile di svolgimento della prestazione lavorativa sono:
Per imprese, professionisti e lavoratori autonomi questa forma di lavoro occasionale assume la denominazione di “contratto di prestazione occasionale” ed è precluso agli utilizzatori che hanno alle proprie dipendenze più di cinque lavoratori subordinati a tempo indeterminato, alle imprese dell’edilizia e di settori affini, alle imprese esercenti l’attività di escavazione o lavorazione del materiale lapideo, alle imprese del settore delle miniere, cave, torbiere; nonché nell’ambito dell’esecuzione di appalti e servizi. L’utilizzatore e il prestatore hanno l’obbligo della registrazione in un’apposita piattaforma informatica INPS che supporta, previo accredito di idonea provvista, le operazioni di erogazione dei compensi ed altre modalità operative. Le persone fisiche che non esercitano attività professionale o d’impresa possono utilizzare questa forma di lavoro attraverso il “libretto famiglia” per le sole seguenti attività:
Per usufruire del libretto famiglia sia l’utilizzatore che il prestatore devono accedere e registrarsi alla piattaforma tramite il servizio online dedicato sul portale INPS.
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INAIL – AZIONE DI REGRESSO CONTRO IL DATORE DI LAVORO |
In tema di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro l’INAIL può esercitare l’azione di regresso contro l’azienda, anche se non è definitiva la condanna penale per le responsabilità del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza nei fatti da cui l’infortunio è derivato. E’ quanto emerge dalla sentenza n. 11312/17 del 9 maggio 2017 (sez. lavoro). |
SMART WORKING – il lavoro diventa agile |
Sono in costante aumento le aziende che offrono ai propri dipendenti la possibilità di lavorare al di fuori dell’azienda, lasciando il lavoratore libero di scegliere il luogo da cui svolgere la propria attività. Lo smart working, che verifica la produttività sulla base del raggiungimento degli obiettivi prefissati, per questa sua natura “agile” consente alle aziende di risparmiare sui costi legati a una postazione lavorativa fissa e ai lavoratori di gestire autonomamente la propria attività con l’auspicio di un miglioramento della qualità di vita e, di conseguenza, del lavoro. L’esperienza dello smart working interessa oggi il 7% dei lavoratori italiani e, considerando il grado di soddisfazione di aziende e dipendenti, è verosimile credere che questo dato sia destinato ad aumentare rapidamente.
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento. |