LAVORO DOMESTICO E ORARIO NOTTURNO |
Se la prestazione lavorativa si svolge tra le 22.00 e le 06.00 il lavoro deve essere considerato notturno con la corresponsione delle relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Per il lavoro domestico sono previsti due tipi di attività notturna: assistenza notturna se è stabilito che la collaboratrice/re assista una persona, autosufficiente, o meno, durante la notte nella fascia compresa fra le 20.00 e le 08.00 e, in caso di bisogno, renda delle prestazioni di cura; presenza notturna, nel caso in cui la collaboratrice/re dia una prestazione di mera presenza e non di assistenza continua fra le ore 21.00 e le 08.00. |
IL LAVORO DOMESTICO VIENE CONSIDERATO LAVORO USURANTE? |
Il D.lgs n.67/2011 ha stabilito la possibilità di accedere in anticipo alla pensione per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (si tratta di alcune attività particolarmente gravose) ad alcune categorie di autisti e ai cosiddetti lavoratori notturni. In tale tipologia potrebbero rientrare anche i lavoratori domestici assunti con contratto di assistenza notturna. La questione è attualmente controversa, non essendoci un unico parere a riguardo, la valutazione della richiesta di pensione anticipata fatta dal collaboratore domestico andrà valutata dall’INPS caso per caso. |
IL RIPOSO SETTIMANALE |
La disciplina legale prevede che il lavoratore abbia diritto, ogni 7 giorni, ad un giorno di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica. Il periodo di osservazione per il rispetto della norma è di 14 giorni consecutivi (il che vuol dire che in tale periodo occorre che il lavoratore fruisca di 2 giornate di riposo). Pertanto non è necessario che tale giorno debba coincidere necessariamente con la domenica, potendo essere individuato in un giorno diverso se l’attività svolta dall’azienda lo richiede. |
LAVORO CON I MINORI |
Recenti fatti di cronaca fanno tornare di attualità il tema dell’obbligo delle aziende di richiedere il certificato del casellario giudiziale quando assumono lavoratori per attività che comportino il contatto diretto e regolare con i minori. (art. 2 Dlgs n. 39/2014). Dall’obbligo di verifica sono esclusi invece i dirigenti, i responsabili, i preposti e le figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, in quanto, come tali, possono avere un contatto solo occasionale con i minori. |
ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVI MOTIVI |
La legge prevede la possibilità di richiedere l’astensione dal lavoro per gravi motivi familiari (Legge n. 53/2000). Detta disposizione consente, in particolare, di fruire di un congedo pari a due anni nell’arco della vita lavorativa, che può essere utilizzato in modo anche frazionato. I gravi motivi devono riguardare coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non conviventi, nonché portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Durante tale periodo il richiedente ha diritto ad una indennità economica a carico dell’INPS, che viene anticipata dal datore di lavoro. |
Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento. |