LAVORO DOMESTICO E ORARIO NOTTURNO, IL LAVORO DOMESTICO VIENE CONSIDERATO LAVORO USURANTE?, IL RIPOSO SETTIMANALE, LAVORO CON I MINORI E ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVI MOTIVI

23 Aprile 2019
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LAVORO DOMESTICO E ORARIO NOTTURNO

Se la prestazione lavorativa si svolge tra le 22.00 e le 06.00 il lavoro deve essere considerato notturno con la corresponsione delle relative maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva. Per il lavoro domestico sono previsti due tipi di attività notturna: assistenza notturna se è stabilito che la collaboratrice/re assista una persona, autosufficiente, o meno, durante la notte nella fascia compresa fra le 20.00 e le 08.00 e, in caso di bisogno, renda delle prestazioni di cura; presenza notturna, nel caso in cui la collaboratrice/re dia una prestazione di mera presenza e non di assistenza continua fra le ore 21.00 e le 08.00.

IL LAVORO DOMESTICO VIENE CONSIDERATO LAVORO USURANTE?

Il D.lgs n.67/2011 ha stabilito la possibilità di accedere in anticipo alla pensione per gli addetti a lavorazioni particolarmente faticose e pesanti (si tratta di alcune attività particolarmente gravose) ad alcune categorie di autisti e ai cosiddetti lavoratori notturni. In tale tipologia potrebbero rientrare anche i lavoratori domestici assunti con contratto di assistenza notturna. La questione è attualmente controversa, non essendoci un unico parere a riguardo, la valutazione della richiesta di pensione anticipata fatta dal collaboratore domestico andrà valutata dall’INPS caso per caso. 

IL RIPOSO SETTIMANALE

La disciplina legale prevede che il lavoratore abbia diritto, ogni 7 giorni, ad un giorno di riposo di almeno 24 ore consecutive, di regola coincidente con la domenica. Il periodo di osservazione per il rispetto della norma è di 14 giorni consecutivi (il che vuol dire che in tale periodo occorre che il lavoratore fruisca di 2 giornate di riposo). Pertanto non è necessario che tale giorno debba coincidere necessariamente con la domenica, potendo essere individuato in un giorno diverso se l’attività svolta dall’azienda lo richiede.

LAVORO CON I MINORI

Recenti fatti di cronaca fanno tornare di attualità il tema dell’obbligo delle aziende di richiedere il certificato del casellario giudiziale quando assumono lavoratori per attività che comportino il contatto diretto e regolare con i minori. (art. 2 Dlgs n. 39/2014). Dall’obbligo di verifica sono esclusi invece i dirigenti, i responsabili, i preposti e le figure che sovraintendono all’attività svolta dall’operatore diretto, in quanto, come tali, possono avere un contatto solo occasionale con i minori.

ASTENSIONE DAL LAVORO PER GRAVI MOTIVI

La legge prevede la possibilità di richiedere l’astensione dal lavoro per gravi motivi familiari (Legge n. 53/2000). Detta disposizione consente, in particolare, di fruire di un congedo pari a due anni nell’arco della vita lavorativa, che può essere utilizzato in modo anche frazionato. I gravi motivi devono riguardare coniuge, figli, genitori, generi, nuore, suoceri, fratelli e sorelle, anche non conviventi, nonché portatori di handicap parenti o affini entro il terzo grado. Durante tale periodo il richiedente ha diritto ad una indennità economica a carico dell’INPS, che viene anticipata dal datore di lavoro.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.