La Legge 339/58 invece prescrive che dopo un anno di ininterrotto servizio, i collaboratori domestici abbiano diritto ad un periodo di ferie annuale della durata non inferiore a:
a) per il personale con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori, governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni:
- 15 giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità;
- 25 giorni consecutivi per anzianità superiore
b) per i prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie, guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni:
- 15 giorni consecutivi fino a cinque anni di anzianità;
- 20 giorni consecutivi per anzianità superiore
L’ammontare delle ferie pattuito per contratto può essere più generoso di quello cui il lavoratore avrebbe diritto per legge.
Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia, infortunio o maternità.