Ferie

4 Ottobre 2014
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La durata minima delle ferie annuali è di 26 giorni lavorativi, indipendentemente dalla distribuzione dell’orario di lavoro settimanale.Tali termini sono quelli previsti dal CCNL 2013. Qualora nella lettera di assunzione invece non si stata prevista l’applicazione di alcun contratto collettivo, si applicano le regole previste dalla legge generale.

La Legge 339/58 invece prescrive che dopo un anno di ininterrotto servizio, i collaboratori domestici abbiano diritto ad un periodo di ferie annuale della durata non inferiore a:

a) per il personale con mansioni impiegatizie (precettori, istitutori,  governanti, bambinaie diplomate, maggiordomi, dame di compagnia) ed altri lavoratori aventi analoghe funzioni:

  • 15 giorni consecutivi  fino a cinque anni di anzianità;
  • 25 giorni consecutivi per anzianità superiore


b)  per i prestatori d’opera manuale specializzata o generica (cuochi, giardinieri, balie,  guardarobiere, bambinaie comuni, cameriere, domestiche tuttofare, custodi, portieri privati, personale di fatica, stallieri, lavandaie) ed altri lavoratori aventi simili mansioni:

  • 15 giorni consecutivi  fino a cinque anni di anzianità;
  • 20 giorni consecutivi per anzianità superiore

L’ammontare delle ferie pattuito per contratto può essere più generoso di quello cui il lavoratore avrebbe diritto per legge.

Le ferie non possono essere godute durante il periodo di preavviso e di licenziamento, né durante il periodo di malattia, infortunio o maternità.