DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE, PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E OBBLIGO REGOLAMENTO AZIENDALE, AMMANCO DI CASSA, FERIE NON GODUTE. QUANDO É AMMESSA LA MONETIZZAZIONE, LAVORO SUBORDINATO FRA FAMILIARI E ASSENZA INGIUSTIFICATA E LICENZIAMENTO

18 Dicembre 2018
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DEMANSIONAMENTO DEL LAVORATORE

Da quando è entrato in vigore il Dlgs. 81/2015 (Jobs act) è previsto che il lavoratore possa essere adibito a mansioni inferiori in alcune particolari situazioni:
si tratta precisamente di situazioni determinate da nuovi assetti di organizzazione del lavoro che incidano sulla posizione del lavoratore, purché le nuove mansioni a cui il soggetto viene adibito siano appartenenti alla medesima categoria legale (per categoria legale si intendono le qualifiche di operaio, impiegato, dirigente).
Il demansionamento, ricorrendo le condizioni, deve essere comunicato in forma scritta e deve prevedere, ove necessario, adeguata attività formativa alla nuova mansione.

PROCEDIMENTI DISCIPLINARI E OBBLIGO REGOLAMENTO AZIENDALE

La pubblicazione del “Regolamento aziendale”, cioè l’affissione in luogo accessibile a tutti i lavoratori del codice contenente le norme disciplinari estratte dal C.C.N.L. con l’aggiunta di eventuali norme aziendali, è condizione preliminare perché l’azienda possa avviare procedimenti disciplinari nei confronti dei lavoratori.
In virtù di questa omissione da parte del datore di lavoro, la legittimità del procedimento può essere contestata.

IL LICENZIAMENTO PER AMMANCO DI CASSA

Una recente sentenza della Corte di Cassazione ha stabilito che il licenziamento intimato al dipendente per un ammanco del fondo cassa è illegittimo se il datore di lavoro non prova, con un affidabile grado di certezza, che il fatto non è ascrivibile a una mera negligenza, bensì a una condotta volontaria e intenzionale di sottrarre somme per appropriarsene. 

FERIE NON GODUTE. QUANDO E’ AMMESSA LA MONETIZZAZIONE

Il diritto alle ferie è previsto dal Codice Civile ed è sancito dalla Costituzione che prevede: “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e alle ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi.”
Trattandosi, come si vede, di un diritto irrinunciabile, il periodo di ferie non è mai monetizzabile se non in due particolari situazioni e, precisamente: al momento della risoluzione del rapporto di lavoro e in caso di contratti a termine di periodo inferiore a un anno.

LAVORO SUBORDINATO FRA FAMILIARI

In caso di situazione lavorativa in cui datore di lavoro e dipendente sono familiari, l’INPS interviene disconoscendo il rapporto in base alla presunzione che non possa sussistere il vincolo di subordinazione quando opera fra i soggetti un rapporto di parentela.
La Corte di Cassazione, con sentenza del febbraio scorso, riprende l’argomento consolidando un orientamento già chiarito in passato che vede il lavoro fra i familiari assolutamente lecito, nonché propedeutico alla continuità della gestione aziendale e al tramandarsi dei mestieri di famiglia.
Occorre, però, tenere in debito conto i parametri di legittimità a cui devono sottostare i rapporti di lavoro fra familiari e consanguinei per vincere la presunzione dell’INPS, ovvero: l’onerosità della prestazione, la presenza costante sul luogo di lavoro, l’osservanza del vincolo gerarchico e dell’orario di lavoro, la corresponsione di un compenso.

 

ASSENZA INGIUSTIFICATA E LICENZIAMENTO

L’assenza ingiustificata dal luogo di lavoro può, di per se, diventare giusta causa di licenziamento.
Si configura un’assenza ingiustificata quando il lavoratore si assenta o non si presenta sul luogo di lavoro senza comunicazioni di sorta e un valido motivo.
Il datore di lavoro, però, non potrà applicare la sanzione disciplinare del licenziamento qualora l’assenza del lavoratore, seppure non preavvisata al datore, derivi da cause gravi e urgenti di forza maggiore con onere della prova a carico del lavoratore medesimo. (leggi anche “Procedimenti disciplinari e obbligo regolamento aziendale”).

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.