ADEMPIMENTI INAIL E INPS, MODELLO CU E 770 ANNO DI IMPOSTA 2018, CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO, PENSIONI QUOTA 100, LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E NASPI, LAVORO PER TERZI IN MALATTIA, “TEMPO TUTA” PAGATO SOLO SE OBBLIGATORIO, DONNE VITTIME DI VIOLENZA E INASPRIMENTO SANZIONI

28 Febbraio 2019
11901 Views
ADEMPIMENTI INPS

  A decorrere dal mese di febbraio 2019 la qualifica professionale ISTAT corrispondente alle mansioni realmente esercitate dal lavoratore nel mese di riferimento diventa un requisito essenziale ai fini dell’invio della denuncia mensile uniemens. Ricordiamo pertanto che la mansione andrà comunicata allo Studio all’atto dell’instaurazione del rapporto e in tutti i casi di stabile variazione.

MODELLO CU E 770 ANNO DI IMPOSTA 2018

 La scadenza per la trasmissione telematica dei modelli è la seguente:
– 7 marzo per la trasmissione telematica della CU.
– 31 marzo per la consegna della CU ai lavoratori dipendenti.
– 31 ottobre per la dichiarazione 770 unificata.

CONTRATTI A TEMPO DETERMINATO

 La disciplina dei contratti a tempo determinato è stata modificata dal Decreto dignità entrato in vigore il 14 luglio 2018, in particolare per quanto riguarda la limitazione della durata (passata da 36 mesi complessivi a 24). Ricordiamo che, con l’accordo fra le parti, è possibile stipulare un ulteriore contratto a termine della durata massima di 12 mesi presso l’Ispettorato territoriale del lavoro.

PENSIONI QUOTA 100

“Quota 100” è un trattamento di pensionamento anticipato spettante ai soggetti che perfezionano, nel periodo compreso fra il 2019 e il 2021, un’età anagrafica non inferiore a 62 anni e un’anzianità contributiva non inferiore a 38 nelle gestioni INPS. Il Decreto – attualmente in fase di conversione in legge – prevede la decorrenza dei trattamenti dal 1 aprile 2019 secondo specifiche “finestre di uscita” distinte per dipendenti pubblici e privati. Per chi accede a tale agevolazione è previsto il divieto di cumulo fra la pensione così conseguita e qualsiasi reddito di lavoro dipendente o autonomo fino al raggiungimento del requisito anagrafico per la pensione di vecchiaia (anni 67); con la sola possibilità di intraprendere prestazioni di lavoro autonomo occasionale fino a € 5.000 lordi annui.

 

LICENZIAMENTO DISCIPLINARE E NASPI

  Il  potere  disciplinare  è  riconosciuto al datore di lavoro nei casi di inosservanza del dovere di diligenza, di obbedienza o dell’obbligo di fedeltà. In tali situazioni il dipendente si espone all’applicazione delle sanzioni disciplinari di entità proporzionata alla gravità dell’infrazione; fino al licenziamento per giusta causa. In nessun caso, comunque, il lavoratore perde il diritto a percepire il trattamento di disoccupazione (Naspi), determinando l’obbligo in capo al datore di lavoro di versare il contributo di licenziamento.

LAVORO PER TERZI IN MALATTIA

 Si al licenziamento: lo svolgimento di altra attività lavorativa da parte del dipendente assente per malattia è idoneo a giustificare il licenziamento, per violazione dei doveri generali di correttezza e buona fede e degli specifici obblighi contrattuali di diligenza e fedeltà, ove tale attività sia di per se sufficiente a far presumere l’inesistenza della malattia, ovvero quando l’attività stessa possa pregiudicare o ritardare la guarigione e il rientro in servizio del lavoratore.

 

“TEMPO TUTA” PAGATO SOLO SE OBBLIGATORIO

Per poter reclamare che sia retribuito il tempo necessario per indossare gli abiti da lavoro in azienda, i dipendenti devono dimostrare di essere vincolati a utilizzare gli spogliatoi aziendali e a anticipare l’arrivo sul luogo di lavoro per compiere tale operazione.

DONNE VITTIME DI VIOLENZA

 La legge prevede una serie di misure a tutela delle donne vittime di violenza e, più in generale, delle lavoratrici che subiscono molestie sui luoghi di lavoro. In particolare il Jobs act ha riconosciuto il diritto ad astenersi dal lavoro per seguire un percorso di protezione. Il congedo ha la durata massima di tre mesi, eventualmente frazionabile, e la sua funzione è subordinata alla condizione che si tratti di donne inserite nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere. Alla lavoratrice spetta la contribuzione figurativa e un’indennità pari al 100% della retribuzione posta a carico dell’INPS.

 

INASPRIMENTO SANZIONI

 La legge di bilancio 2019 ha previsto l’inasprimento degli importi relativi alle sanzioni in materia di lavoro, che vanno a incidere specificatamente sulla tutela degli interessi e della dignità del lavoratore. In particolar modo, per quanto riguarda il lavoro nero, la sanzione – per ciascun lavoratore irregolare – aumenta a una somma che va da € 1.800 a 10.800 (in precedenza 1.500 / 9.000) per rapporti fino a 30 giorni; da € 3.600 a 21.600 (in precedenza 3.000,00 / 18.000,00) fra 31 e 60 giorni di utilizzo e, infine, da € 7.200 a 43.200 (in precedenza 6.000 / 36.000) oltre i 60 giorni.

 

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.