• Domanda bonus 200 euro al via, dall’INPS istruzioni e scadenze

    28 Giugno 2022
    Domanda bonus 200 euro al via, dall’INPS istruzioni e scadenze
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    L’INPS nella circolare n. 73 del 24 giugno 2022 ha fornito le istruzioni operative per fruire del bonus 200 euro.

    Il bonus 200 euro è previsto dall’art. 32 del decreto legge n. 50/2022 e le categorie individuate dall’Istituto tenute a presentare domanda riceveranno il contributo nel mese di ottobre 2022.

    I lavoratori che devono presentare la richiesta all’INPS sono:

    -collaboratori coordinati e continuativi;

    -stagionali, a tempo determinato e intermittenti;

    -iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo;

    -autonomi occasionali;

    -incaricati alle vendite a domicilio;

    -lavoratori domestici.

     

    Modalità e tempi di presentazione

    Il bonus 200 euro erogato dall’INPS successivamente alla presentazione dell’istanza non concorre al calcolo del reddito, ai sensi del TUIR ed è cumulabile con altre misure di sostegno al reddito e con alcuni trattamenti pensionistici. L’indennità può essere erogata solamente una volta per ogni soggetto che ne ha diritto.

    La richiesta va presentata dai lavoratori interessati a partire dal 20 giugno 2022 e fino al:

    30 settembre 2022, per i lavoratori domestici;

    31 ottobre 2022, per tutte le altre categorie di lavoratori indicati.

    I lavoratori di cui sopra, per ricevere il contributo, dovranno presentare l’apposita istanza all’INPS prevista per la categoria di appartenenza.

    Va presentata esclusivamente in modalità telematica utilizzando i canali messi a disposizione sul sito dell’INPS.

    Per procedere all’invio è necessario autenticarsi con le credenziali SPID (livello 2 o superiore), CIE o CNS.

    Una volta inviata la domanda sarà possibile accedere alle ricevute, ai documenti e monitorare lo stato di lavorazione della richiesta.

    In alternativa al servizio web è possibile rivolgersi al contact center multicanale telefonando al numero verde 803 164 da rete fissa (gratuitamente) oppure al numero 06 164164 da rete mobile (a pagamento, in base alla tariffa applicata dai diversi gestori).

    I lavoratori che non sono in possesso delle credenziali necessarie possono usufruire dei servizi dei Patronati.

    Per il pagamento dell’indennità, in fase di domanda, i richiedenti dovranno indicare la modalità di accredito scegliendo tra bonifico bancario/postale, bonifico domiciliato o pagamento in contanti presso gli portelli dell’ufficio postale.

     

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i collaboratori coordinati e continuativi

    Possono ricevere il bonus 200 euro tutti i lavoratori con un contratto di collaborazione coordinata e continuativa, il cosiddetto co.co.co., attivo al 18 maggio 2022 e che siano iscritti alla Gestione separata.

    Un altro requisito necessario per ricevere il contributo di 200 euro è di non essere titolari, sempre alla data del 18 maggio 2022, di trattamenti pensionistici, né di essere iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie.

    Infine, l’indennità viene erogata a tutti i soggetti in possesso dei requisiti che nel 2021 hanno dichiarato un reddito inferiore ai 35.000 euro.

     

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti

    Tra i beneficiari del bonus 200 euro che devono presentare l’istanza di accesso l’INPS inserisce anche i lavoratori stagionali, a tempo determinato e intermittenti. tra questi sono inclusi i lavoratori a tempo determinato del settore agricolo.

    Per potere ricevere l’agevolazione i lavoratori in questione devono aver svolto nel 2021 almeno 50 giornate di lavoro effettivo nell’ambito di uno o più rapporti di tipo stagionale, a tempo determinato e/o intermittente.

    Come per i lavoratori co.co.co., anche per questa categoria l’accesso al bonus 200 euro è previsto nel rispetto del limite reddituale di 35.000 euro per il 2021.

     

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo

    I lavoratori iscritti al Fondo pensione lavoratori dello spettacolo sono tra le categorie che dovranno presentare la richiesta per ricevere i 200 euro del bonus.

    Si tratta sia dei lavoratori dipendenti sia degli autonomi. Il requisito per l’accesso al contributo è aver versato nel Fondo almeno 50 contributi giornalieri.

    Inoltre, devono far valere nel 2021 un reddito derivante dai rapporti di lavoro inferiore a 35.000 euro.

     

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i lavoratori autonomi occasionali

    Per quanto riguarda i lavoratori autonomi occasionali, l’indennità una tantum di 200 euro è prevista per coloro che per tutto il 2021 sono stati:

    -senza partita IVA;

    -non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie;

    -titolari di contratti autonomi occasionali.

    Per vedersi riconosciuto il contributo, i lavoratori autonomi occasionali devono essere iscritti alla Gestione separata alla data del 18 maggio 2022 e per i contratti in questione deve risultare l’accredito di almeno un contributo mensile nel 2021.

     

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i lavoratori incaricati alle vendite a domicilio

    Il bonus 200 euro è previsto anche per i lavoratori che si occupano di vendite a domicilio. Anche loro dovranno presentare l’istanza per ricevere l’indennità.

    Possono beneficiare del contributo tutti i lavoratori che per il 2021 hanno dichiarato un reddito derivante dalle attività in questione superiore a 5.000 euro e che siano iscritti alla Gestione separata.

     

    Domanda bonus 200 euro: le istruzioni per i lavoratori domestici

    Infine, rientrano tra i beneficiari del bonus 200 euro che devono presentare la richiesta all’INPS anche i lavoratori domestici, appartenenti alle categorie individuate dal CCNL attualmente in vigore che prevede le funzioni prevalenti dei collaboratori familiari e degli assistenti alla persona non autosufficiente.

    Colf e badanti devono avere uno o più rapporti di lavoro attivi alla data del 18 maggio 2022 e devono essere iscritti alla Gestione dei lavoratori domestici dell’INPS.

    Inoltre, tra i requisiti è previsto che i lavoratori non debbano essere titolari di:

    -attività da lavoro dipendente non riconducibile alla gestione del lavoro domestico;

    -uno o più trattamenti pensionistici.

    Inoltre, i richiedenti non devono avere per il 2021 un reddito personale imponibile ai fine IRPEF non superiore ai 35.000 euro, al netto dei contributi previdenziali e assistenziali. Rientrano nel conteggio tutti i tipi di reddito tranne:

    -il reddito della casa di abitazione e le sue pertinenze;

    -i TFR e le competenze arretrate sottoposte a tassazione separata;

    -l’assegno al nucleo familiare, gli assegni familiari e l’assegno unico universale.

     

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

     

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  • Ferie non godute in scadenza il 30 giugno

    10 Giugno 2022

    Ferie non godute in scadenza il 30 giugno

    Entro la scadenza del 30 giugno 2022 i datori di lavoro dovranno permettere ai dipendenti di poter fruire delle ferie maturate e non godute nei 18 mesi precedenti. I datori di lavoro sono passibili di sanzioni amministrative e sono tenuti a versare i contributi aggiuntivi per i giorni non utilizzati.

    Il diritto alle ferie è previsto dal comma 2 dell’art.2109 del Codice Civile.

    La legge che indica le regole relative alle ferie annuali è la n. 66 del 2003. In particolare, l’articolo 10 specifica, salvo quanto previsto dai CCNL, la durata minima e i tempi di fruizione:

    “Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2109 del codice civile, il prestatore di lavoro ha diritto ad un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a quattro settimane.”

    Questo periodo, fatto salvo quanto previsto dalla contrattazione collettiva, si suddivide in questo modo:

    • almeno due settimane vanno godute, anche consecutivamente in caso di richiesta da parte del dipendente, nell’anno di maturazione;
    • le restanti due settimane vanno godute entro i 18 mesi successivi dalla fine dell’anno di maturazione.

    Nel caso in cui il lavoratore ne faccia richiesta, le ferie dovranno essere fruite senza interruzioni. Il datore di lavoro è obbligato a soddisfare la richiesta tenendo però conto delle esigenze dell’azienda.

    Il periodo minimo di quattro settimane non può essere sostituito dall’indennità per ferie non godute, tranne che nel caso della risoluzione del rapporto di lavoro oppure per le ferie che eccedono il periodo minimo previsto.

    Il datore di lavoro in caso di ferie non ancora godute nei termini previsti dovrà calcolare i relativi contributi aggiuntivi da versare.

    Alla retribuzione imponibile bisognerà aggiungere l’importo spettante per le ferie non godute, anche se tale somma non è erogata in busta paga al lavoratore. L’importo verrà dunque assoggettato a contribuzione e versato entro la scadenza del 22 agosto 2022.

    La violazione alle disposizioni in materia di fruizione delle ferie comporta inoltre l’applicazione di sanzioni amministrative.

    Gli importi delle sanzioni, previsti dall’art. 18 bis, comma 3 del Dlgs n. 66/2003, sono stati modificati dalla Legge di Bilancio del 2019 che li ha aumentati del 20 per cento:

    • da 120 a 720 euro per le violazioni relative ad un solo anno e che riguardano al massimo 5 lavoratori;
    • da 480 a 1800 euro per le violazioni che si sono verificate per almeno due anni e hanno coinvolto più di 5 lavoratori;
    • da 960 a 5400 euro per le violazioni che si sono verificate per più di 4 anni oppure hanno coinvolto almeno 10 lavoratori.

    I datori di lavoro, dunque, sono tenuti a concedere ai propri dipendenti le ferie non godute maturate nel 2020 entro il 30 giugno 2022.

    Come chiarito dall’INPS nel messaggio 18850/2006 e dal Ministero del Lavoro nell’interpello 19/2011, nel caso di interruzione temporanea dell’attività lavorativa per cause previste dalla legge, i termini per usufruire delle ferie a cui si ha diritto e per il versamento dei contributi da parte dei datori di lavoro nel caso di mancato godimento, sono sospesi per un periodo della stessa durata dell’impedimento.

    Il termine decorre nuovamente dal giorno in cui il lavoratore riprende l’attività lavorativa.

    Le interruzioni previste dalla legge sono ad esempio:

    • la malattia;
    • il periodo di maternità;
    • i periodi di cassa integrazione.

    Il termine del 30 giungo, secondo i tempi di fruizione ordinari, dunque, potrebbe essere spostato in avanti a causa di queste eventuali sospensioni. Di conseguenza slitterebbe anche il termine del 20 agosto per il pagamento dei contributi parte del datore di lavoro nel caso di ferie non godute.

     

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

     

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  • Comunicazione lavoratori autonomi occasionali

    28 Marzo 2022
    Comunicazione lavoratori autonomi occasionali
    Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all’art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall’art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.
    Fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.
    A decorrere dal 1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

     

     

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

     

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  • Smart working, proroga al 30 giugno 2022

    28 Marzo 2022
    Smart working, proroga al 30 giugno 2022
    consulenti-lavoro-torino

    Smart working, proroga fino al 30 giugno 2022 del regime semplificato. Le regole ordinarie, tra cui l’obbligo di accordo individuale, slittano al 1° luglio. Per individuare i lavoratori fragili che svolgeranno la prestazione in modalità agile si applicherà l’elenco predisposto dal Ministro del Lavoro, della Salute e della PA con il decreto del 4 febbraio.

     

     

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

     

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  • LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA

    29 Dicembre 2021
    LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE: OBBLIGO DI COMUNICAZIONE PREVENTIVA
    consulenti-lavoro-torino

    La legge del 17 dicembre 2021, n. 215, di conversione del cd. Decreto Fiscale, introduce l’obbligo per il committente di effettuare una preventiva comunicazione all’Ispettorato del lavoro, competente per territorio, mediante SMS o posta elettronica. Per il mancato adempimento è prevista l’applicazione della sanzione amministrativa da 500 a 2.500 euro, in relazione a ciascun lavoratore autonomo occasionale per cui è stata omessa o ritardata la comunicazione.

     

    Rimaniamo a disposizione per qualsiasi ulteriore chiarimento.

     

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