SETTEMBRE 2016 (2) – REGISTRO INFORTUNI, CIG ORDINARIA, PERMESSI L.104, FONDO ASSISTENZA SANITARIA METASALUTE, LAVORATORI AUTONOMI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA’ E PENSIONE DI REVERSIBILITA’

28 Settembre 2016
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REGISTRO INFORTUNI

consulenti-lavoro-torinoCon circolare 92/2015 era stata definitivamente abrogata la tenuta del registro infortuni. Decade quindi l’obbligo di annotazione gli eventi infortunistici ma il registro deve essere tenuto a disposizione per ulteriori quattro anni.

Tutti gli eventi dal 23 dicembre 2015 oggi possono essere consultati dagli organi di vigilanza sull’applicativo “cruscotto infortuni” sul sito istituzionale dell’Inail.

CIG ORDINARIA

consulenti-lavoro-torinoIn caso di eventi atmosferici, oltre alla relazione tecnica dettagliata delle cause che hanno determinato la richiesta di intervento, occorre allegare i bollettini metereologici reperibili sul sito dell’ARPA che ha reso disponibile un servizio gratuito. Per poter usufruire del servizio occorre accedere al sito www.arpa.piemonte.gov.it “Nuovo servizio per la distribuzione dei dati idro-meteorologici di Arpa Piemonte”. Lo studio è a disposizione per tutti gli interventi del caso, ricordando che gli allegati richiesti sono obbligatori e complementari alla richiesta, in mancanza dei quali, non potrà essere avanzata alcuna domanda di autorizzazione all’Inps.

Circolare numero 139 del 01-08-2016

PERMESSI L.104

consulenti-lavoro-torinoEquiparato il convivente alla cerchia di soggetti per i quali è possibile fruire dei permessi ovvero coniuge, parente o affine entro il secondo grado (o entro il terzo se i genitori o il coniuge hanno almeno 65 anni o siano deceduti o invalidi).

Sentenza 213/2016 Corte Costituzionale

FONDO ASSISTENZA SANITARIA METASALUTE

Modifica dei termini di pagamento delle distinte tconsulenti-lavoro-torinorimestrali.

Circolare

LAVORATORI AUTONOMI E AMMINISTRATORI DI SOCIETA’
consulenti-lavoro-torino

Obbligatoria la doppia contribuzione, non è sufficiente il principio di prevalenza.

 Sentenza 26 agosto 2016 n. 17365

PENSIONE DI REVERSIBILITA’
consulenti-lavoro-torino

Non si applica più, ai matrimoni contratti dopo i 70 anni con differenza di età di almeno 20 anni, la riduzione del 10% dell’importo base per ogni anno di matrimonio mancante al decimo.

Al coniuge superstite, indipendentemente da età anagrafica e durata del matrimonio, viene riconosciuta la pensione di reversibilità del 60% dell’assegno del defunto, con riduzioni sopra una determinata soglia annua di reddito che possono dimezzare l’entità dell’assegno pensionistico.

Circolare numero 178 del 21-09-2016

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.