NOVEMBRE (2) – COMPENSI A CONGUAGLIO, IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR, ASSEGNI FAMILIARI, COLF E BADANTI

16 Novembre 2016
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CONGUAGLIO DI FINE ANNO E RETRIBUZIONI/COMPENSI EFFETTIVI CORRISPOSTI
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I redditi da lavoro dipendente e i compensi corrisposti seguono sempre il principio di cassa e non di competenza. Secondo tale principio non è possibile dichiarare un reddito non percepito. E’ opportuno conguagliare ed iscrivere a cu 2017 redditi 2016, solo le somme effettivamente pagate al lavoratore o al collaboratore entro il 12 gennaio 2017 (secondo il principio di cassa allargato), in modo da consegnare una certificazione congrua con il rapporto di lavoro annuo concluso.

IMPOSTA SOSTITUTIVA SUL TFR
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La legge n. 190 del 23 dicembre 2014 (Stabilità 2015), all’art.1 comma 623 ha fissato l’aumento dell’imposta sostitutiva sulle rivalutazioni del TFR, aumentando l’aliquota dall’11% al 17%. Il versamento dell’imposta, a totale carico del datore di lavoro, in acconto (entro il 16 dicembre) e a saldo (entro il 16 febbraio 2017), non è dovuto per i lavoratori che hanno aderito ad una forma pensionistica complementare.

ASSEGNI FAMILIARI LAVORATORI A TEMPO PARZIALE
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Ai lavoratori occupati a tempo parziale spetta l’ANF nella misura settimanale intera soltanto se hanno lavorato almeno 24 ore nella settimana (sia come impiegato che come operaio), raggiungibili anche cumulando più rapporti di lavoro a tempo parziale o a tempo pieno. Se il numero delle ore lavorate è inferiore, spettano tanti assegni giornalieri quante sono le giornate di lavoro effettivamente prestate, indipendentemente dal numero delle ore lavorate in ciascuna delle giornate stesse. In ogni caso non possono essere erogati complessivamente più di 6 assegni giornalieri per ciascuna settimana e 26 per ogni mese. Le ferie sono considerate giornate retribuite e quindi coperte dall’assegno.

ASSEGNI FAMILIARI ARRETRATI
Se il lavoratore presta la propria attività presso diversi datori di lavoro (due o più contratti part-time contemporanei), il pagamento deve essere effettuato dal datore di lavoro presso cui si svolge l’attività principale, ossia quell’attività che impegna il lavoratore per maggior tempo o costituisce la sua fonte principale di guadagno. Il lavoratore deve indicare la circostanza al datore di lavoro presso il quale esercita l’attività secondaria. Qualora non si possa individuare l’attività principale, l’assegno è corrisposto direttamente dall’Inps. (articolo 20comma 1 del testo unico sugli assegni familiari approvato con Dpr 797/1955 e successive modificazioni).
COLF E BADANTI
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In occasione del Natale, al lavoratore domestico spetta una mensilità aggiuntiva calcolata sulla normale retribuzione. Nel caso di convivenza, la 13esima si calcola sulla retribuzione compresa anche della quota convenzionale di vitto e alloggio. Il valore della 13^ viene determinato tenuto conto del periodo lavorato. L’importo non è soggetto a pagamento di contributi e pertanto il lordo risulta uguale al netto.

Rimaniamo a disposizione per qualsiasi chiarimento.